| Il tema del trasporto marittimo di merci sul ponte della nave,
piuttosto che nella stiva, rappresenta, anche per il progredire dei
traffici e delle tecniche (si pensi al trasporto di containers), uno
dei punti piu' problematici. La materia e' tutt' ora regolata dagli
artt. 422, 423 e 424 c. nav.. Il criterio generale del disposto dell'
art. 422 e' per il vettore marittimo quello della responsabilita' per
colpa, con una presunzione a carico del debitore inadempiente, non
derogata nella sostanza nemmeno dal comma secondo del 422, relativo
ai pericoli eccettuati e risolventesi in una inversione dell' onere
della prova, gravante sul caricatore. Poiche' la deroga del 424 e'
essa pure a favore del vettore, bisogna inferire che, ove vi si
occorra, la disciplina particolare dei pericoli eccettuati diviene
irrilevante, confermando solo, allorche' si avverino, la disciplina
pattizia derogatoria valida, di per se', ai sensi dell' art. 424.
Invero la colpa consiste proprio nella caricazione sopra coperta, e
cio' in quanto un simile modo di sistemazione viola sia regole di
esperienza marittima, sia norme dirette, ancorche' implicite, poste
dagli artt. 470, 480 e 424. Il consenso del caricatore rende invece
legittima tale modalita' e dunque il vettore non versa piu' in colpa.
Conseguentemente il consenso del caricatore esclude colpa commerciale
del vettore per aver sistemato la merce sopra coperta. La materia e'
tuttavia in via di evoluzione, dopo la disciplina completa ed
evolutiva introdotta dagli "Hamburg Rules" del marzo 1978.
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