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| IDG810900445 | |
| 81.09.00445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Siniscalco Marco
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| Dalla depenalizzazione di illeciti penali alla formazione di un
sistema
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| relazione all' Istituto superiore internazionale di scienze criminali
su "Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice
penale", 2 ottobre 1979; commento al disegno di legge "Modifiche al
sistema penale" n. 1280, approvato dalla commissione giustizia della
Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1980
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 3-24
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| D50; D500; F4252
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| Nel quadro della riforma del diritto penale, i problemi della
depenalizzazione hanno una loro autonoma collocazione, da un lato
riducendo gli ambiti del penalmente rilevante, dall' altro ponendo
nel campo dell' illecito ampiamente inteso difficili questioni di
disciplina. Occorre quindi una precisa regolamentazione legislativa
del nuovo sistema. Il testo concernente i c.d. illeciti
depenalizzati, nel testo approvato alla Camera e trasmesso al Senato,
si muove lungo la direttrice accennata: fissa un insieme di principi
generali, introduce alcuni elementi generali delle nuove fattispecie
depenalizzate, prospetta un procedimento-processo meno lacunoso. Se
e' da approvare l' iniziativa di colmare il vuoto della disciplina
vigente, serie obbiezioni sembrano potersi muovere alla disciplina
delineata per il concorso di illeciti depenalizzati e per il concorso
apparente di norme e, piu' in generale, sui rapporti tra illeciti e
tra norme relative. Anche il piano processuale, mantenentesi
strettamente e rigidamente nell' ambito del vigente processo
amministrativo, non va esente da critiche, mentre si imporrebbero
delle linee precise e garantiste del procedimento-processo: non si
deve dimenticare che il giudice naturale nei confronti degli atti
amministrativi e' il giudice amministrativo. Il potere di
annullamento riconosciuto ora al giudice civile non risolve il
problema di fondo di un processo sufficientemente garantista. Il che
tanto piu' rileva, il campo di operativita' estendendosi oltre gli
illeciti depenalizzati e gli illeciti amministrativi, agli illeciti
di fonte legislativa regionale e ai delitti puniti con la sola multa.
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| l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 25 comma 2 Cost.
l. 3 maggio 1967, n. 317
l. 24 dicembre 1975, n. 706
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