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140070
IDG810900445
81.09.00445 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Siniscalco Marco
Dalla depenalizzazione di illeciti penali alla formazione di un sistema
relazione all' Istituto superiore internazionale di scienze criminali su "Metodologia e problemi fondamentali della riforma del codice penale", 2 ottobre 1979; commento al disegno di legge "Modifiche al sistema penale" n. 1280, approvato dalla commissione giustizia della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 3-24
D50; D500; F4252
Nel quadro della riforma del diritto penale, i problemi della depenalizzazione hanno una loro autonoma collocazione, da un lato riducendo gli ambiti del penalmente rilevante, dall' altro ponendo nel campo dell' illecito ampiamente inteso difficili questioni di disciplina. Occorre quindi una precisa regolamentazione legislativa del nuovo sistema. Il testo concernente i c.d. illeciti depenalizzati, nel testo approvato alla Camera e trasmesso al Senato, si muove lungo la direttrice accennata: fissa un insieme di principi generali, introduce alcuni elementi generali delle nuove fattispecie depenalizzate, prospetta un procedimento-processo meno lacunoso. Se e' da approvare l' iniziativa di colmare il vuoto della disciplina vigente, serie obbiezioni sembrano potersi muovere alla disciplina delineata per il concorso di illeciti depenalizzati e per il concorso apparente di norme e, piu' in generale, sui rapporti tra illeciti e tra norme relative. Anche il piano processuale, mantenentesi strettamente e rigidamente nell' ambito del vigente processo amministrativo, non va esente da critiche, mentre si imporrebbero delle linee precise e garantiste del procedimento-processo: non si deve dimenticare che il giudice naturale nei confronti degli atti amministrativi e' il giudice amministrativo. Il potere di annullamento riconosciuto ora al giudice civile non risolve il problema di fondo di un processo sufficientemente garantista. Il che tanto piu' rileva, il campo di operativita' estendendosi oltre gli illeciti depenalizzati e gli illeciti amministrativi, agli illeciti di fonte legislativa regionale e ai delitti puniti con la sola multa.
l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 25 comma 2 Cost. l. 3 maggio 1967, n. 317 l. 24 dicembre 1975, n. 706
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