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Documento


140071
IDG810900446
81.09.00446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pagliaro Antonio
Commisurazione della pena e prevenzione generale
contributo al gruppo di lavoro "sanzioni" della ricerca CNR-CNPDS su "Riforma della parte generale del codice penale"
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 25-33
D5035
Se la prevenzione generale e' una funzione della pena, e se la scelta della misura concreta tra un minimo e un massimo edittali e' rimessa al giudice, ciononostante non ci si puo' affidare solo al criterio della prevenzione speciale: non solo il margine di discrezionalita' diverrebbe eccessivo, ma si correrebbe addirittura il rischio di una fuga costante, generale e ingiustificata, verso i minimi di pena. Non sembra opportuno escludere dall' art. 133 c.p. la prevenzione generale. L' art. 133 oggi consente la valutazione della prevenzione generale attraverso il contrassegno della gravita' del reato. Questa menzione non solo e' sufficiente, ma e' anche opportuna, in quanto esclude che sia dato rilievo a istanze di prevenzione generale sorte dopo la commissione del reato, senza che attraverso la commissione stessa il reo ne abbia dolosamente o colposamente creato il rischio. Quanto alle proposte avanzate, di criteri piu' precisi e rigorosi di quelli dell' art. 133, l' esperienza straniera, negativa, induce ad escluderle. Invero il giudizio di equivalenza tra reato e pena sembra non poter trovare la sua oggettivita' se non nella prassi giurisprudenziale: con il conformarsi ad essa o con l' innovarla, se l' innovazione trova seguito.
art. 133 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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