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140074
IDG810900460
81.09.00460 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ristori Roberta
Considerazioni in tema di interesse privato in atti d' ufficio
nota a Cass. sez. VI pen. 2 febbraio 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 387-398
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51113
La sentenza annotata riafferma l' orientamento dominante secondo il quale il delitto di cui all' art. 324 c.p. sussiste nonostante l' atto compiuto dal Pubblico Ufficiale sia legittimo e anche quando la finalita' privata coincide con lo scopo pubblico. L' A., identificata la condotta nell' inserimento di una prospettiva di vantaggio privato attraverso un abuso dei poteri inerenti alla funzione, e l' oggetto giuridico del delitto de quo nell' obiettivita' dell' esercizio della pubblica funzione tenendo conto dei principi di buon andamento ed imparzialita' fissati dall' art. 97 Cost., osserva come l' interpretazione proposta, e cioe' alla luce del principio di offensivita', consenta di non punire quei fatti concreti inoffensivivi o privi di apprezzabile offesa, solo apparentemente tipici, ma in realta' atipici per mancanza del requisito dell' offesa. Ammessa nel caso concreto la coincidenza dell' interesse pubblico con quello privato, l' imputato avrebbe dovuto essere condannato solo qualora fosse provato che egli avesse inserito nell' atto della pubblica amministrazione una prospettiva di vantaggio utilizzando criteri di scelta soggettivamente finalizzati ad un interesse proprio o di terzi; e che tale prospettiva di vantaggio fosse tale da offendere il bene giuridico dell' obiettivita' dell' esercizio della pubblica funzione.
art. 324 c.p. art. 97 Cost.
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