| 140074 | |
| IDG810900460 | |
| 81.09.00460 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ristori Roberta
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| Considerazioni in tema di interesse privato in atti d' ufficio
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| nota a Cass. sez. VI pen. 2 febbraio 1979
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 387-398
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51113
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| La sentenza annotata riafferma l' orientamento dominante secondo il
quale il delitto di cui all' art. 324 c.p. sussiste nonostante l'
atto compiuto dal Pubblico Ufficiale sia legittimo e anche quando la
finalita' privata coincide con lo scopo pubblico. L' A., identificata
la condotta nell' inserimento di una prospettiva di vantaggio privato
attraverso un abuso dei poteri inerenti alla funzione, e l' oggetto
giuridico del delitto de quo nell' obiettivita' dell' esercizio della
pubblica funzione tenendo conto dei principi di buon andamento ed
imparzialita' fissati dall' art. 97 Cost., osserva come l'
interpretazione proposta, e cioe' alla luce del principio di
offensivita', consenta di non punire quei fatti concreti
inoffensivivi o privi di apprezzabile offesa, solo apparentemente
tipici, ma in realta' atipici per mancanza del requisito dell'
offesa. Ammessa nel caso concreto la coincidenza dell' interesse
pubblico con quello privato, l' imputato avrebbe dovuto essere
condannato solo qualora fosse provato che egli avesse inserito nell'
atto della pubblica amministrazione una prospettiva di vantaggio
utilizzando criteri di scelta soggettivamente finalizzati ad un
interesse proprio o di terzi; e che tale prospettiva di vantaggio
fosse tale da offendere il bene giuridico dell' obiettivita' dell'
esercizio della pubblica funzione.
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| art. 324 c.p.
art. 97 Cost.
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