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Documento


140076
IDG810900468
81.09.00468 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mantovani Ferrando
Responsabilita' oggettiva espressa e responsabilita' oggettiva occult
relazione alle giornate Franco-Ispano-Italo-Portoghesi di diritto penale, Avila ed Alcala' de Henares, 5-8 giugno 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 456-476
D50105
Concettualmente la responsabilita' oggettiva si colloca in posizione intermedia tra la responsabilita' per fatto altrui e la responsabilita' colpevole. Essa difatti ricorre allorche' il soggetto risponde di un fatto proprio, perche' da lui materialmente causato, ma sulla mera base del rapporto di causalita', a prescindere quindi dalla colpevolezza. Essa ricomprende non solo la responsabilita' oggettiva espressa, cioe' le ipotesi espressamente previste nei codici - attualmente preveduta dall' art. 42 c.p., ma scomparsa nel progetto di riforma del 1973 - ma anche la responsabilita' oggettiva occulta, cioe' quelle ipotesi o comunque quei coefficienti di siffatta responsabilita' piu' capillarmente diffusi, perche' possono annidarsi nello stesso concetto di colpevolezza quando non siano non solo concepiti, ma anche concretamente applicati, in termini di autentica responsabilita' oggettiva, tipicamente per i casi di reati c.d. di offesa, o nei quali "dolus inest re ipsa". Esaminate le ipotesi problematiche di responsabilita' oggettiva vigenti nell' attuale ordinamento e le figure potenzialmente generatrici di responsabilita' oggettiva (colpa, dolo, errore, imputabilita'), l' A. si sofferma su quel fenomeno degenerativo che e' dato dal c.d. ordinamento giuridico occulto, che vanifica il principio della responsabilita' soggettiva postulando una conoscenza o possibilita' di conoscenza della legge che il disordine conseguente alla inflazione legislativa e alla incuria della tecnica legislativa invece rende sempre piu' illusoria. Il che impone alla scienza penale moderna il compito della ricodificazione del diritto penale secondo nuovi modelli di codice.
art. 27 Cost. art. 42 c.p. art. 43 c.p. art. 57 c.p. art. 59 c.p. art. 82 c.p. art. 116 c.p. art. 117 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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