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140077
IDG810900474
81.09.00474 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spangher Giorgio
Problemi di incompatibilita' e precedente sentenza istruttoria
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 589-643
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6025; D6026; D6128; D6354
Il profilo piu' contrastato dell' art. 61 c.p.p. si risolve nel quesito se la pronunzia di una sentenza istruttoria sia riconducibile tra le cause di incompatibilita'. Accertato che in nessun modo il legislatore del 1930 ha inteso rivoluzionare l' art. 40 del codice di rito del 1913, ne' ha voluto escludere la rilevanza di tale profilo, ammessa la sostanziale omogeneita' di un proscioglimento istruttorio con quelle ipotesi che, invece, l' ampia formulazione dell' art. 61 consente di ricomprendere, gli strumenti di integrazione interpretativa permettono di far rientrare la pronuncia di sentenze istruttorie nel novero delle cause di incompatibilita'. L' art. 62 c.p.p. consente di ricusare un giudice qualora un suo parente o affine fino al secondo grado si sia gia' pronunciato in quel processo. Se si deve ritenere applicabile l' art. 62 nel caso in cui il giudice del dibattimento sia legato da vincolo di parentela con il magistrato che ha emesso sentenza istruttoria, negare l' operativita' dell' art. 61 nel caso in cui nella stessa ipotesi i due giudici siano la medesima persona comporterebbe uno stridente contrasto in una normativa che dovrebbe essere ispirata a criteri di stretta coerenza quale il sistema delle incompatibilita', con violazione dell' art. 3 Cost., perche' a situazioni omogenee non puo' corrispondere che omogeneo trattamento.
art. 40 c.p.p. 1913 art. 61 c.p.p. art. 62 c.p.p. art. 63 c.p.p. art. 64 c.p.p. art. 70 c.p.p. art. 522 comma 2 c.p.p. art. 543 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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