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| IDG810900474 | |
| 81.09.00474 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Spangher Giorgio
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| Problemi di incompatibilita' e precedente sentenza istruttoria
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 589-643
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6025; D6026; D6128; D6354
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| Il profilo piu' contrastato dell' art. 61 c.p.p. si risolve nel
quesito se la pronunzia di una sentenza istruttoria sia riconducibile
tra le cause di incompatibilita'. Accertato che in nessun modo il
legislatore del 1930 ha inteso rivoluzionare l' art. 40 del codice di
rito del 1913, ne' ha voluto escludere la rilevanza di tale profilo,
ammessa la sostanziale omogeneita' di un proscioglimento istruttorio
con quelle ipotesi che, invece, l' ampia formulazione dell' art. 61
consente di ricomprendere, gli strumenti di integrazione
interpretativa permettono di far rientrare la pronuncia di sentenze
istruttorie nel novero delle cause di incompatibilita'. L' art. 62
c.p.p. consente di ricusare un giudice qualora un suo parente o
affine fino al secondo grado si sia gia' pronunciato in quel
processo. Se si deve ritenere applicabile l' art. 62 nel caso in cui
il giudice del dibattimento sia legato da vincolo di parentela con il
magistrato che ha emesso sentenza istruttoria, negare l' operativita'
dell' art. 61 nel caso in cui nella stessa ipotesi i due giudici
siano la medesima persona comporterebbe uno stridente contrasto in
una normativa che dovrebbe essere ispirata a criteri di stretta
coerenza quale il sistema delle incompatibilita', con violazione
dell' art. 3 Cost., perche' a situazioni omogenee non puo'
corrispondere che omogeneo trattamento.
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| art. 40 c.p.p. 1913
art. 61 c.p.p.
art. 62 c.p.p.
art. 63 c.p.p.
art. 64 c.p.p.
art. 70 c.p.p.
art. 522 comma 2 c.p.p.
art. 543 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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