| Il comitato dei Ministri del Consiglio d' Europa ha adottato nella
seduta del 27 giugno 1980 una raccomandazione destinata agli Stati
membri, con la quale sono stati fissati i principi generali in tema
di carcerazione preventiva, cui le legislazioni interne dovrebbero
uniformarsi. Premessa la presunzione di innocenza, si stabilisce che
la carcerazione preventiva va disposta solo quando sia strettamente
necessaria, come misura eccezionale, mai obbligatoria e non
utilizzabile "a' des fins punitives". Pericolo di fuga, pericolo di
ostruzione del corso della giustizia, pericolo di commissione di un'
infrazione grave, sono altrettante specificazioni del periculum
libertatis che, sul piano operativo, si dovrebbe tradurre nell'
individuazione di quei "casi" di cui parla l' art. 13 comma 2 Cost.,
alla cui previsione si riannoda la garanzia della riserva di legge in
tema di carcerazione preventiva. Di particolare considerazione e'
meritevole la parte terza della "recommandation", che raccomanda ed
elenca le misure alternative alla custodia preventiva.
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