Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140081
IDG810900490
81.09.00490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giampietro Pasquale
Riflessioni sul carattere permanente del reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico (art. 21 della legge Merli)
nota a Pret. Roma 4 ottobre 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 819-827
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D539; D50411; D18801
Nell' analisi critica alla decisione della Pretura romana, affermativa del carattere permanente del reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di cui all' art. 15 l. 319/ 1976, l' A. sottolinea la rilevanza pratica e di principio delle questioni affrontate, alla luce: a) del recente decreto di amnistia 413/1978, il quale ovviamente, non si estenderebbe alla ipotesi di mancata richiesta di autorizzazione protratta oltre il 14 marzo 1978 qualora il reato sia configurato come permanente; b) e, della doverosa distinzione, sul piano ermeneutico, della disciplina amministrativa dello scarico, che ha il suo cardine nell' art. 9 e nella previsione dei piani di risanamento delle acque, previsti dalla legge "Merli" e da quella penale, relativa alla formulazione, in particolare, della fattispecie incriminatrice di cui all' art. 21 comma 2, richiamante l' art. 15 secondo comma lett. a) e b) l. 319/1976. Sulla scorta di tale distinzione si pone in luce una certa commistione di piani e di concetti nella motivazione della sentenza annotata ed una eccessiva sottovalutazione dei termini cronologici cui era sottoposto l' obbligo della domanda di autorizzazione nonche' del bene giuridico tutelato (catasto degli scarichi per il piano di risanamento) sotteso a tali tempestivi adempimenti. L' A. condivide le conclusioni assunte in sentenza, per ragioni di giustizia sostanziale, di coerenza del sistema delineato dalla l. 319 e di costituzionalita' ma pone, al contempo, la necessita' di un superamento delle sollevate obiezioni, per una piu' corretta dimostrazione della stessa decisione pretorile.
art. 15 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319 d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati