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| IDG810900490 | |
| 81.09.00490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giampietro Pasquale
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| Riflessioni sul carattere permanente del reato di mancata
presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico (art. 21
della legge Merli)
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| nota a Pret. Roma 4 ottobre 1978
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 819-827
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D539; D50411; D18801
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| Nell' analisi critica alla decisione della Pretura romana,
affermativa del carattere permanente del reato di mancata
presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di cui
all' art. 15 l. 319/ 1976, l' A. sottolinea la rilevanza pratica e di
principio delle questioni affrontate, alla luce: a) del recente
decreto di amnistia 413/1978, il quale ovviamente, non si
estenderebbe alla ipotesi di mancata richiesta di autorizzazione
protratta oltre il 14 marzo 1978 qualora il reato sia configurato
come permanente; b) e, della doverosa distinzione, sul piano
ermeneutico, della disciplina amministrativa dello scarico, che ha il
suo cardine nell' art. 9 e nella previsione dei piani di risanamento
delle acque, previsti dalla legge "Merli" e da quella penale,
relativa alla formulazione, in particolare, della fattispecie
incriminatrice di cui all' art. 21 comma 2, richiamante l' art. 15
secondo comma lett. a) e b) l. 319/1976. Sulla scorta di tale
distinzione si pone in luce una certa commistione di piani e di
concetti nella motivazione della sentenza annotata ed una eccessiva
sottovalutazione dei termini cronologici cui era sottoposto l'
obbligo della domanda di autorizzazione nonche' del bene giuridico
tutelato (catasto degli scarichi per il piano di risanamento) sotteso
a tali tempestivi adempimenti. L' A. condivide le conclusioni assunte
in sentenza, per ragioni di giustizia sostanziale, di coerenza del
sistema delineato dalla l. 319 e di costituzionalita' ma pone, al
contempo, la necessita' di un superamento delle sollevate obiezioni,
per una piu' corretta dimostrazione della stessa decisione pretorile.
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| art. 15 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319
d.p.r. 4 agosto 1978, n. 413
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