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| IDG810900388 | |
| 81.09.00388 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bricola Franco
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| Considerazioni introduttive
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| intervento al dibattito sul tema "Il codice Rocco cinquant' anni
dopo" organizzato da "La questione criminale", Bologna, Istituto
Cattaneo, 16-17 gennaio 1981
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| Quest. crim., an. 7 (1981), fasc. 1, pag. 7-28
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D50
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| L' A. esamina la legislazione penale introdotta dopo la legislazione
fascista e conclude, fatta una completa analisi, che il codice penale
del 1930 non presenta alcun processo di decodificazione, come invece
avviene nel codice civile. Il codice Rocco puo' essere ancora
considerato la base del sistema penale vigente, temperato soltanto da
alcune misure correttive adottate dalla Corte Costituzionale e da
certe innovazioni che hanno alterato la sua compatezza e la sua
struttura unitaria. Ad esempio la connotazione rigorosamente
retributiva del codice viene modificata dall' uso sempre maggiore del
diritto processuale come forma di controllo sociale e particolarmente
dall' uso, oltre i margini della tollerabilita', della detenzione
preventiva come forma anticipata di pena. Le regole generali del
codice continuano ad avere un potere condizionante rispetto alla
legislazione speciale che non acquisisce mai carattere di
monosistema, ad eccezione della legislazione penale d' emergenza che
rappresenta un arretramento rispetto alle stesse regole generali del
codice, ma che costituisce un pericolo di effetti corrosivi per tutto
il sistema.
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| d.l.lt. 14 settembre 1944, n. 288
art. 25 Cost.
art. 27 Cost.
art. 56 c.p.
art. 57 c.p.
art. 133 c.p.
art. 136 c.p.
art. 186 c.p.mil.p.
d.l. 11 aprile 1974, n. 99
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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