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140131
IDG810900388
81.09.00388 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bricola Franco
Considerazioni introduttive
intervento al dibattito sul tema "Il codice Rocco cinquant' anni dopo" organizzato da "La questione criminale", Bologna, Istituto Cattaneo, 16-17 gennaio 1981
Quest. crim., an. 7 (1981), fasc. 1, pag. 7-28
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D50
L' A. esamina la legislazione penale introdotta dopo la legislazione fascista e conclude, fatta una completa analisi, che il codice penale del 1930 non presenta alcun processo di decodificazione, come invece avviene nel codice civile. Il codice Rocco puo' essere ancora considerato la base del sistema penale vigente, temperato soltanto da alcune misure correttive adottate dalla Corte Costituzionale e da certe innovazioni che hanno alterato la sua compatezza e la sua struttura unitaria. Ad esempio la connotazione rigorosamente retributiva del codice viene modificata dall' uso sempre maggiore del diritto processuale come forma di controllo sociale e particolarmente dall' uso, oltre i margini della tollerabilita', della detenzione preventiva come forma anticipata di pena. Le regole generali del codice continuano ad avere un potere condizionante rispetto alla legislazione speciale che non acquisisce mai carattere di monosistema, ad eccezione della legislazione penale d' emergenza che rappresenta un arretramento rispetto alle stesse regole generali del codice, ma che costituisce un pericolo di effetti corrosivi per tutto il sistema.
d.l.lt. 14 settembre 1944, n. 288 art. 25 Cost. art. 27 Cost. art. 56 c.p. art. 57 c.p. art. 133 c.p. art. 136 c.p. art. 186 c.p.mil.p. d.l. 11 aprile 1974, n. 99
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