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140139
IDG810900414
81.09.00414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Umani Ronchi Giancarlo
La "denuncia" e il "referto" nella formulazione proposta dal Progetto del codice di procedura penale
Riv. it. med. leg., an. 3 (1981), fasc. 1, pt. 1, pag. 80-87
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60010; D60012; D58
L' A. rileva che nel Progetto preliminare del codice di procedura penale non ricorre il "rapporto" del pubblico ufficiale o dell' incaricato di un pubblico servizio nella terminologia originaria, essendo tale informativa ricondotta al genere delle "denunce" quanto a obbligatorieta' e a modalita' di presentazione. La nuova formulazione del "referto", a parte alcune modifiche di dettaglio, sembra limitare alquanto le prestazioni richieste ai sanitari come presupposto per detta comunicazione alla autorita' giudiziaria, essendo eliminata l' ipotesi dell' "opera" prevista dal codice vigente. Dopo aver ricordato il significato delle espressioni "opera" e "assistenza" secondo le interpretazioni della giurisprudenza e della letteratura, l' A. auspica che venga riproposta la dizione dell' attuale art. 4 c.p.p. laddove si parla di "opera od assistenza" in modo da garantire l' informativa qualunque sia il titolo della prestazione sanitaria.
art. 2 c.p.p. art. 4 c.p.p. art. 361 c.p. art. 362 c.p. art. 365 c.p. l. delega 3 aprile 1974, n. 108
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