| L' esibizione da parte dei pubblici ufficiali e delle categorie
assimilate di documenti coperti dal segreto di Stato e' regolata
dall' art. 342 c.p.p. che sul punto dispone l' immediata consegna
degli atti o delle cose esistenti presso tali soggetti all' autorita'
giudiziaria che ne faccia richiesta, a meno che essi non dichiarino
per iscritto che si tratta di segreto di Stato, nel qual caso, il
magistrato puo', ove non ritenga fondata la dichiarazione, informare
il Presidente del Consiglio chiedendo che ne sia data conferma. I
dubbi che la disposizione solleva concernono in massima parte la
possibilita' di acquisire documenti o cose, rinvenute nel corso di
indagini istruttorie, nei cui confronti non sia stata interposta un'
espressa dichiarazione di segretezza, o la cui esibizione sia
avvenuta spontaneamente da parte dei soggetti richiamati dall' art.
342 c.p.p. o da parte dell' imputato. Sin da un primo esame del
dettato legislativo, fattispecie di questo tipo sembrano porsi al di
fuori della sfera di influenza dell' art. 342. Decisiva importanza in
questo senso assume l' esame delle condizioni cui la disposizione
subordina il divieto di sequestro in essa contenuto; perche',
infatti, si annulli il potere giurisdizionale di apprensione di cose
scoperte nel corso delle indagini la norma richiede che venga emessa
una dichiarazione scritta, che essa provenga da soggetti qualificati
e tassativamente identificati ed infine che a dichiarare la
segretezza sia il depositario del documento o della cosa. Da cio'
discende, in primo luogo, che l' atto di apposizione del segreto,
esternato con la dichiarazione, rappresenta il presupposto
inderogabile perche' possa procedersi alla consultazione del
Presidente del Consiglio, nonche' per l' emissione dell' atto
deliberativo che questi emana ove ritenga di opporre il segreto di
Stato. La seconda conseguenza e' che, in assenza della dichiarazione
qualificata di segretezza, non sembra neppure prospettabile, in sede
di estrinsecazione della sua attivita' istituzionale, un problema di
efficienza della potesta' del giudice di conoscere la notizia e di
disporne, giacche', per espresso disposto normativo, un interrogativo
di questo genere, ammesso che esso sia prospettabile, lo e' alla sola
condizione che il magistrato sia stato posto in qualche modo di
fronte ad un' alternativa, che, nella specie, e' quella determinata
dal rifiuto di esibizione, vale a dire tra la fondatezza e l'
infondatezza dello stesso. Queste, unitamente ad altre
considerazioni, portano anche ad escludere che il legislatore abbia
inteso investire il giudice procedente del potere di rilevare ex
officio, sia pur sotto un profilo prognostico, la segretezza di una
notizia o di un documento qualificabili come segreti di Stato.
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