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140146
IDG810900450
81.09.00450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paolozzi Giovanni
Opposizione ed apposizione del segreto di Stato
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 122-153
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61463; D61401; D6144; D51001
L' esibizione da parte dei pubblici ufficiali e delle categorie assimilate di documenti coperti dal segreto di Stato e' regolata dall' art. 342 c.p.p. che sul punto dispone l' immediata consegna degli atti o delle cose esistenti presso tali soggetti all' autorita' giudiziaria che ne faccia richiesta, a meno che essi non dichiarino per iscritto che si tratta di segreto di Stato, nel qual caso, il magistrato puo', ove non ritenga fondata la dichiarazione, informare il Presidente del Consiglio chiedendo che ne sia data conferma. I dubbi che la disposizione solleva concernono in massima parte la possibilita' di acquisire documenti o cose, rinvenute nel corso di indagini istruttorie, nei cui confronti non sia stata interposta un' espressa dichiarazione di segretezza, o la cui esibizione sia avvenuta spontaneamente da parte dei soggetti richiamati dall' art. 342 c.p.p. o da parte dell' imputato. Sin da un primo esame del dettato legislativo, fattispecie di questo tipo sembrano porsi al di fuori della sfera di influenza dell' art. 342. Decisiva importanza in questo senso assume l' esame delle condizioni cui la disposizione subordina il divieto di sequestro in essa contenuto; perche', infatti, si annulli il potere giurisdizionale di apprensione di cose scoperte nel corso delle indagini la norma richiede che venga emessa una dichiarazione scritta, che essa provenga da soggetti qualificati e tassativamente identificati ed infine che a dichiarare la segretezza sia il depositario del documento o della cosa. Da cio' discende, in primo luogo, che l' atto di apposizione del segreto, esternato con la dichiarazione, rappresenta il presupposto inderogabile perche' possa procedersi alla consultazione del Presidente del Consiglio, nonche' per l' emissione dell' atto deliberativo che questi emana ove ritenga di opporre il segreto di Stato. La seconda conseguenza e' che, in assenza della dichiarazione qualificata di segretezza, non sembra neppure prospettabile, in sede di estrinsecazione della sua attivita' istituzionale, un problema di efficienza della potesta' del giudice di conoscere la notizia e di disporne, giacche', per espresso disposto normativo, un interrogativo di questo genere, ammesso che esso sia prospettabile, lo e' alla sola condizione che il magistrato sia stato posto in qualche modo di fronte ad un' alternativa, che, nella specie, e' quella determinata dal rifiuto di esibizione, vale a dire tra la fondatezza e l' infondatezza dello stesso. Queste, unitamente ad altre considerazioni, portano anche ad escludere che il legislatore abbia inteso investire il giudice procedente del potere di rilevare ex officio, sia pur sotto un profilo prognostico, la segretezza di una notizia o di un documento qualificabili come segreti di Stato.
art. 342 c.p.p. art. 352 c.p.p. l. 24 ottobre 1977, n. 801 art. 261 c.p. art. 262 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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