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140148
IDG810900452
81.09.00452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertolino Marta
La crisi del concetto di imputabilita'
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 190-230
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50202
L' orientamento della giurisprudenza in tema di imputabilita' risulta essere quanto mai antinomico e incerto. Questo perche' la psicopatologia sembrerebbe non essere stata finora in grado di offrire un concetto unitario della "malattia mentale". Alla genericita' della formula usata dal nostro legislatore per definire il vizio totale o parziale di mente (artt. 88 e 89 c.p.), farebbe riscontro infatti una molteplicita' di definizioni di malattia o infermita' mentale, a seconda dei vari paradigmi psicopatologici che si sono andati via via affermando. Emerge cosi' che al "paradigma medico", secondo il quale la malattia mentale e' una "malattia fisica" del sistema nervoso, si contrappone il "paradigma psicologico", che definisce i disturbi mentali come disarmonie dell' apparato psichico e non tanto fisico dell' individuo. Ma secondo il "paradigma sociologico" il comportamento psicopatologico sarebbe invece una pura deficienza imputabile non piu' al singolo individuo, ma alle relazioni interpersonali che legano l' individuo alla struttura sociale in cui vive. E la giurisprudenza per vero ha subito di volta in volta gli influssi di ciascuna di queste concezioni. Ritroviamo percio' nelle sentenze, ad eccezione forse da quello sociologico, ora traccia dell' uno ora traccia dell' altro paradigma. Alla domanda inquietante di quale fra i vari paradigmi sia il piu' attendibile, nemmeno la filosofia della scienza e' stata in grado di dare una risposta. Il problema rimane allora quanto mai aperto, soprattutto se si tiene conto da un lato di certe posizioni anche a livello legislativo (ad esempio in Svezia) che si sono orientate per l' abbandono del concetto di imputabilita' e di infermita' mentale, dall' altro dei suggerimenti che provengono dalla nostra tradizione restia ad accogliere sollecitudini troppo radicali.
art. 88 c.p. art. 89 c.p. art. 90 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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