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| IDG810900453 | |
| 81.09.00453 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Forti Gabrio
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| L' esportazione illecita di valuta e titoli: tipicita' e offesa dell'
interesse tutelato
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 231-275
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D538
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| E' innegabile che l' intento perseguito dal legislatore italiano con
la penalizzazione della materia valutaria sia stato quello di
realizzare una piu' energica tutela degli interessi economici
nazionali. La tendenza manifestata talora dalla giurisprudenza a
configurare l' "esportazione illecita di valuta e titoli" come
delitto di "pericolo concreto" rispetto al "bene" dell' economia
nazionale non appare tuttavia soddisfacente. La determinazione del
comportamento tipico sanzionato dall' art. 1 comma 1 d.l. 31/1976 e'
largamente rimessa, per la presenza in fattispecie del requisito
della "autorizzazione", alla disciplina amministrativo-valutaria
(espressione normativa delle esigenze proprie del monopolio statuale
dei rapporti valutari tra Italia ed estero); si puo' dire anzi che la
stessa qualifica di illiceita' penale spetti a esportazioni gia'
integranti illeciti amministrativi. Sul piano dei profili teleologici
della norma, questa considerazione induce a ritenere che il
legislatore abbia predisposto una "tutela avanzata" del bene dell'
economia nazionale attraverso la repressione di fatti che, in quanto
confliggenti con le esigenze del monopolio statuale dei rapporti
valutari con l' estero e dunque illeciti sul piano amministrativo,
sono stati valutati per cio' stesso e una volta per tutte insidiosi
per tale bene. Questa soluzione, che configura l' esportazione
illecita come delitto di "pericolo astratto", risulta preferibile
anche perche' sottrae al giudice l' impossibile compito di accertare
caso per caso la potenzialita' lesiva del singolo atto di
esportazione rispetto a quell' insondabile macrocosmo che e' l'
integrita' dell' economia nazionale, a tutto vantaggio di una
maggiore coerenza e certezza delle decisioni giudiziali. Il
riconoscimento dell' inadeguatezza e illusorieta' dei tentativi di
commisurare la portata dell' art. 1 comma 1 d.l. 31/1976 alla
verifica della concreta pericolosita' del fatto per il bene giuridico
tutelato lascia aperta all' interprete come unica strada la
necessita' di operare un capillare lavoro di raccordo della norma
penale con il complesso delle disposizioni ammnistrativo-valutarie
integratrici di volta in volta pertinenti.
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| d.l. 6 giugno 1956, n. 476
d.l. 4 marzo 1976, n. 31
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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