Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140149
IDG810900453
81.09.00453 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Forti Gabrio
L' esportazione illecita di valuta e titoli: tipicita' e offesa dell' interesse tutelato
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 231-275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538
E' innegabile che l' intento perseguito dal legislatore italiano con la penalizzazione della materia valutaria sia stato quello di realizzare una piu' energica tutela degli interessi economici nazionali. La tendenza manifestata talora dalla giurisprudenza a configurare l' "esportazione illecita di valuta e titoli" come delitto di "pericolo concreto" rispetto al "bene" dell' economia nazionale non appare tuttavia soddisfacente. La determinazione del comportamento tipico sanzionato dall' art. 1 comma 1 d.l. 31/1976 e' largamente rimessa, per la presenza in fattispecie del requisito della "autorizzazione", alla disciplina amministrativo-valutaria (espressione normativa delle esigenze proprie del monopolio statuale dei rapporti valutari tra Italia ed estero); si puo' dire anzi che la stessa qualifica di illiceita' penale spetti a esportazioni gia' integranti illeciti amministrativi. Sul piano dei profili teleologici della norma, questa considerazione induce a ritenere che il legislatore abbia predisposto una "tutela avanzata" del bene dell' economia nazionale attraverso la repressione di fatti che, in quanto confliggenti con le esigenze del monopolio statuale dei rapporti valutari con l' estero e dunque illeciti sul piano amministrativo, sono stati valutati per cio' stesso e una volta per tutte insidiosi per tale bene. Questa soluzione, che configura l' esportazione illecita come delitto di "pericolo astratto", risulta preferibile anche perche' sottrae al giudice l' impossibile compito di accertare caso per caso la potenzialita' lesiva del singolo atto di esportazione rispetto a quell' insondabile macrocosmo che e' l' integrita' dell' economia nazionale, a tutto vantaggio di una maggiore coerenza e certezza delle decisioni giudiziali. Il riconoscimento dell' inadeguatezza e illusorieta' dei tentativi di commisurare la portata dell' art. 1 comma 1 d.l. 31/1976 alla verifica della concreta pericolosita' del fatto per il bene giuridico tutelato lascia aperta all' interprete come unica strada la necessita' di operare un capillare lavoro di raccordo della norma penale con il complesso delle disposizioni ammnistrativo-valutarie integratrici di volta in volta pertinenti.
d.l. 6 giugno 1956, n. 476 d.l. 4 marzo 1976, n. 31
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati