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140150
IDG810900457
81.09.00457 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Kostoris Roberto E.
Notificazioni al latitante ed elezione di domicilio
nota a Cass. sez. un. pen. 7 dicembre 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 361-369
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60523
Annotazione critica alla sentenza delle sezioni unite, con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che al latitante che abbia eletto domicilio le notificazioni possono essere validamente effettuate sia presso il domiciliatario, che mediante deposito degli atti in cancelleria o segreteria, a mente dell' art. 173 c.p.p.. Pur rilevando che la decisione merita apprezzamento, in quanto segna l' abbandono della corrente giurisprudenziale piu' ristrettiva che ammette solo notificazioni al latitante con il deposito in cancelleria, l' A. dissente dall' alternativa prospettata dalla Suprema Corte, sostenendo che alle notificazioni presso il domicilio eletto dal latitante deve essere attribuito un carattere esclusivo (salvo, naturalmente, il caso di consegna dell' atto a mani dell' imputato). A dimostrazione dell' assunto si osserva: a) dopo l' entrata in vigore della Costituzione, e la conseguente abrogazione delle disposizioni "punitive" per il latitante, non e' piu' possibile discriminare questo imputato, particolarmente sotto il profilo dell' esplicazione del diritto di difesa; b) di conseguenza l' art. 173 c.p.p. e il richiamo che esso fa all' art. 170 comma 2 c.p.p. puo' essere interpretato in senso evolutivo, cosi' da attribuire priorita' alle notifiche presso i luoghi di "reperibilita'" del latitante, e, quindi, presso il domicilio che egli abbia eletto, rispetto alla forma di notifica mediante deposito in cancelleria. I risultati dell' indagine vengono poi analizzati in relazione alle modifiche apportate all' art. 171 c.p.p. dalla l. 534/1977, concludendosi, tra l' altro, che, se anche la dichiarazione o la elezione di domicilio risultassero insufficienti o inidonee, le notificazioni al latitante andrebbero comunque effettuate secondo le modalita' previste dall' art. 171 comma 2 c.p.p.. Chiudono il lavoro alcune riflessioni sui profili di costituzionalita' dell' art. 173 c.p.p..
art. 170 c.p.p. art. 171 c.p.p. art. 173 c.p.p. l. 8 agosto 1977, n. 534
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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