| Annotazione critica alla sentenza delle sezioni unite, con cui la
Corte di Cassazione ha stabilito che al latitante che abbia eletto
domicilio le notificazioni possono essere validamente effettuate sia
presso il domiciliatario, che mediante deposito degli atti in
cancelleria o segreteria, a mente dell' art. 173 c.p.p.. Pur
rilevando che la decisione merita apprezzamento, in quanto segna l'
abbandono della corrente giurisprudenziale piu' ristrettiva che
ammette solo notificazioni al latitante con il deposito in
cancelleria, l' A. dissente dall' alternativa prospettata dalla
Suprema Corte, sostenendo che alle notificazioni presso il domicilio
eletto dal latitante deve essere attribuito un carattere esclusivo
(salvo, naturalmente, il caso di consegna dell' atto a mani dell'
imputato). A dimostrazione dell' assunto si osserva: a) dopo l'
entrata in vigore della Costituzione, e la conseguente abrogazione
delle disposizioni "punitive" per il latitante, non e' piu' possibile
discriminare questo imputato, particolarmente sotto il profilo dell'
esplicazione del diritto di difesa; b) di conseguenza l' art. 173
c.p.p. e il richiamo che esso fa all' art. 170 comma 2 c.p.p. puo'
essere interpretato in senso evolutivo, cosi' da attribuire priorita'
alle notifiche presso i luoghi di "reperibilita'" del latitante, e,
quindi, presso il domicilio che egli abbia eletto, rispetto alla
forma di notifica mediante deposito in cancelleria. I risultati dell'
indagine vengono poi analizzati in relazione alle modifiche apportate
all' art. 171 c.p.p. dalla l. 534/1977, concludendosi, tra l' altro,
che, se anche la dichiarazione o la elezione di domicilio
risultassero insufficienti o inidonee, le notificazioni al latitante
andrebbero comunque effettuate secondo le modalita' previste dall'
art. 171 comma 2 c.p.p.. Chiudono il lavoro alcune riflessioni sui
profili di costituzionalita' dell' art. 173 c.p.p..
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