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140151
IDG810900462
81.09.00462 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Kalb Luigi
Liquidazione delle spese alla parte civile: competenza esclusiva o no del giudice penale?
nota a Cass. sez. II pen. 17 luglio 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 406-408
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6227
Si discute sulla competenza "esclusiva" del giudice penale in tema di liquidazione delle spese insorte a causa del procedimento. Si ritiene che il quadro normativo offra le indicazioni sufficienti per giungere alla soluzione del problema. Gli artt. 24, 382, 383, 482 e 489 c.p.p., infatti, indicano il giudice penale come il soggetto idoneo a stabilire l' ammontare delle spese. In particolare, gli artt. 382, 383 e 482 c.p.p., in ordine alla condanna del querelante e della parte civile alla rifusione delle spese, assegnano al giudice una competenza esclusiva in tale materia. L' art. 489 comma 3 c.p.p., d' altro canto, dispone che l' imputato ed il responsabile civile sono condannati in solido alle spese sostenute dalla parte civile e che l' ammontare delle stesse deve essere determinato "in ogni caso" nella sentenza penale. Sicche' ne consegue che il giudice penale non puo' esercitare la facolta', prevista dal comma 2 dell' art. 489 c.p.p., di rimettere le parti davanti al giudice civile per la liquidazione delle spese. Egli deve, piuttosto, provvedere in ogni caso e direttamente alla loro quantificazione nella stessa sentenza penale. Una diversa conclusione risulterebbe in contrasto con la lettera della norma, soprattutto nel momento in cui si cerca di far rientrare le spese, previste nel terzo comma dell' art. 489 c.p.p., nel concetto di "danni", di cui al secondo comma dell' articolo in esame, per i quali e' possibile il rinvio della liquidazione al giudice civile.
art. 24 c.p.p. art. 382 c.p.p. art. 383 c.p.p. art. 482 c.p.p. art. 489 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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