| Si discute sulla competenza "esclusiva" del giudice penale in tema di
liquidazione delle spese insorte a causa del procedimento. Si ritiene
che il quadro normativo offra le indicazioni sufficienti per giungere
alla soluzione del problema. Gli artt. 24, 382, 383, 482 e 489
c.p.p., infatti, indicano il giudice penale come il soggetto idoneo a
stabilire l' ammontare delle spese. In particolare, gli artt. 382,
383 e 482 c.p.p., in ordine alla condanna del querelante e della
parte civile alla rifusione delle spese, assegnano al giudice una
competenza esclusiva in tale materia. L' art. 489 comma 3 c.p.p., d'
altro canto, dispone che l' imputato ed il responsabile civile sono
condannati in solido alle spese sostenute dalla parte civile e che l'
ammontare delle stesse deve essere determinato "in ogni caso" nella
sentenza penale. Sicche' ne consegue che il giudice penale non puo'
esercitare la facolta', prevista dal comma 2 dell' art. 489 c.p.p.,
di rimettere le parti davanti al giudice civile per la liquidazione
delle spese. Egli deve, piuttosto, provvedere in ogni caso e
direttamente alla loro quantificazione nella stessa sentenza penale.
Una diversa conclusione risulterebbe in contrasto con la lettera
della norma, soprattutto nel momento in cui si cerca di far rientrare
le spese, previste nel terzo comma dell' art. 489 c.p.p., nel
concetto di "danni", di cui al secondo comma dell' articolo in esame,
per i quali e' possibile il rinvio della liquidazione al giudice
civile.
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