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140152
IDG810900464
81.09.00464 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marzaduri Enrico
Brevi appunti in tema di accompagnamento coattivo dell' imputato detenuto
nota a ord. Ass. Bari 17 novembre 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 1, pag. 414-419
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6212; D6214; D6241
L' A. esamina un' ordinanza della Corte di assise di Bari, colla quale si e' disposto ex art. 429 c.p.p. l' accompagnamento coattivo dell' imputato detenuto all' udienza. Tale provvedimento non e' apparso in sintonia, peraltro, con la norma processuale . In primo luogo, l' accompagnamento e' stato ordinato dal collegio e non dal presidente; in secondo luogo, manca ogni riferimento a quelle specifiche esigenze istruttorie (atti di ricognizione o di confronto) che possono legittimare l' intervento coercitivo; infine, nella motivazione si giunge ad escludere che nel caso concreto (imputato detenuto non comparso adducendo motivi ritenuti pretestuosi) ricorra l' ipotesi di cui all' art. 427 comma 2 c.p.p., l' unica rilevante per l' art. 429 c.p.p.. Quanto al primo punto, si ritiene che non si debba parlare di incompetenza funzionale, e, quindi, di nullita' assoluta dell' atto compiuto dal collegio. La ratio dell' art. 429 c.p.p. non sembra infatti escludere una tale sostituzione del presidente. Diverse, invece, le conclusioni rispetto agli altri profili dell' ordinanza. A tal proposito, si afferma la nullita' del provvedimento per sostanziale mancanza di motivazione sui presupposti applicativi, che devono essere intesi come tassativi (dato il carattere coercitivo del provvedimento stesso). Si osserva, poi, che, se realmente il caso di specie non poteva essere ricondotto all' art. 427 comma 2 c.p.p., allora il giudice doveva escludere l' applicabilita' dell' art. 429. L' ipotesi del detenuto non comparso che adduce motivi ritenuti infondati, del resto, sembra doversi considerare un caso di contumacia dell' imputato detenuto. Dalla lettura delle norme processuali, non deriva, in effetti, alcuna preclusione a tale configurazione.
art. 427 comma 2 c.p.p. art. 429 c.p.p. art. 497 c.p.p. art. 498 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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