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140153
IDG810900471
81.09.00471 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Padovani Tullio
La soave inquisizione - osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di "ravvedimento"
relazione al seminario presso la Facolta' di giurisprudenza dell' Universita' di Macerata, 30 aprile 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 529-545
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D542; D5101
Nel lavoro si esaminano le nuove ipotesi di ravvedimento attivo introdotte dal d.l. 625/1979, e proposte da un disegno di legge governativo, a favore dei terroristi "pentiti". La loro struttura e la loro funzione emergono dal raffronto con le numerose, analoghe ipotesi previste dal codice Rocco in relazione a svariate fattispecie incriminatrici. Mentre queste ultime presentano un carattere obiettivo, dipendono cioe' da un comportamento del reo specularmente antagonistico rispetto a quello incriminato, le nuove ipotesi si sostanziano in forme di collaborazione con l' autorita' inquirente, in atteggiamenti qualificati soggettivamente. Inoltre, mentre le ipotesi tradizionali assumono una funzione reintegratoria rispetto all' offesa, tendono cioe' a tutelare il bene protetto dalla norma stimolando un congruo comportamento del reo successivo al reato, le nuove ipotesi tendono essenzialmente ad agevolare l' accertamento della responsabilita' penale. Esse acquistano cosi' la funzione di un mezzo processuale di indagine, ponendo nelle mani del giudice uno strumento di pressione psicologica sull' imputato, tanto piu' efficace quanto piu' l' applicazione del beneficio dipenda da parametri di incerta definizione e da valutazioni meramente discrezionali. Tali caratteristiche si accentuano nel momento in cui il progetto governativo fa discendere dal "pentimento" del terrorista tutta una serie di conseguenze favorevoli su piani diversi dalla quantificazione della pena (sospensione condizionale, semiliberta', eccetera). Dopo aver richiamato i dubbi assai antichi gia' manifestati a proposito di congegni normativi di questo tipo, si segnalano i consistenti pericoli di degradazione del sistema penale e del costume giudiziario che la normativa esaminata presenta.
art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 art. 289 bis comma 4 c.p. art. 630 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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