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| IDG810900471 | |
| 81.09.00471 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Padovani Tullio
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| La soave inquisizione - osservazioni e rilievi a proposito delle
nuove ipotesi di "ravvedimento"
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| relazione al seminario presso la Facolta' di giurisprudenza dell'
Universita' di Macerata, 30 aprile 1981
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 529-545
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D542; D5101
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| Nel lavoro si esaminano le nuove ipotesi di ravvedimento attivo
introdotte dal d.l. 625/1979, e proposte da un disegno di legge
governativo, a favore dei terroristi "pentiti". La loro struttura e
la loro funzione emergono dal raffronto con le numerose, analoghe
ipotesi previste dal codice Rocco in relazione a svariate fattispecie
incriminatrici. Mentre queste ultime presentano un carattere
obiettivo, dipendono cioe' da un comportamento del reo specularmente
antagonistico rispetto a quello incriminato, le nuove ipotesi si
sostanziano in forme di collaborazione con l' autorita' inquirente,
in atteggiamenti qualificati soggettivamente. Inoltre, mentre le
ipotesi tradizionali assumono una funzione reintegratoria rispetto
all' offesa, tendono cioe' a tutelare il bene protetto dalla norma
stimolando un congruo comportamento del reo successivo al reato, le
nuove ipotesi tendono essenzialmente ad agevolare l' accertamento
della responsabilita' penale. Esse acquistano cosi' la funzione di un
mezzo processuale di indagine, ponendo nelle mani del giudice uno
strumento di pressione psicologica sull' imputato, tanto piu'
efficace quanto piu' l' applicazione del beneficio dipenda da
parametri di incerta definizione e da valutazioni meramente
discrezionali. Tali caratteristiche si accentuano nel momento in cui
il progetto governativo fa discendere dal "pentimento" del terrorista
tutta una serie di conseguenze favorevoli su piani diversi dalla
quantificazione della pena (sospensione condizionale, semiliberta',
eccetera). Dopo aver richiamato i dubbi assai antichi gia'
manifestati a proposito di congegni normativi di questo tipo, si
segnalano i consistenti pericoli di degradazione del sistema penale e
del costume giudiziario che la normativa esaminata presenta.
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| art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
art. 289 bis comma 4 c.p.
art. 630 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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