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140156
IDG810900475
81.09.00475 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rubiola Elisa
La nuova disciplina della competenza nei procedimenti relativi a magistrati
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 644-663
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60241
La l. 879/1980 ha modificato l' istituto della rimessione dei procedimenti riguardanti magistrati: e' stato abrogato l' art. 60 c.p.p. e trasformata l' ipotesi di rimessione in esso prevista in una autonoma e specifica regola sulla competenza per territorio. Secondo l' A., fine essenziale della riforma e' stato quello di togliere alla Corte di cassazione il potere discrezionale di scegliere il giudice cui attribuire il processo, sottratto a quello competente secondo i normali criteri. L' art. 41 bis c.p.p., stabilendo direttamente chi sia il giudice piu' idoneo ad esercitare la funzione giurisdizionale nel caso di procedimenti riguardanti magistrati, ha, fra l' altro, il pregio di aver definitivamente superato quelle incertezze di conformita' al principio del giudice naturale, precostituito per legge, che sorgevano a proposito del disposto dell' art. 60. Vengono analizzate le condizioni legittimatrici per l' operativita' della regola speciale di competenza prevista dall' art. 41 bis c.p.p., ponendo in rilievo tutte le diversita' che il nuovo testo presenta rispetto a quello dell' art. 60 c.p.p.; ogni modifica, infatti, rappresenta il superamento di un problema interpretativo sorto in ordine alla precedente formulazione. Ci si sofferma, in particolare, sulla completa eliminazione del secondo comma dell' art. 60, osservando come sarebbe stato del tutto ingiustificato mantenere una disciplina differenziata per i pretori, oggi, che al concetto di gerarchia di funzioni piu' o meno elevate, si e' sostituito quello di funzioni diverse con uguale importanza. Infine, si chiarisce il significato dell' art. 48 ter c.p.p. che esclude, con alcune eccezioni, gli effetti della connessione nei confronti dei procedimenti eventualmente collegati con quello a carico o in danno del magistrato: si sottolinea come tale norma sia quanto mai opportuna allo scopo di realizzare una rapida ad esauriente soddisfazione della domanda di giustizia.
art. 41 bis c.p.p. art. 48 ter c.p.p. art. 60 c.p.p. art. 25 comma 1 Cost. l. 22 dicembre 1980, n. 879
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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