| La l. 879/1980 ha modificato l' istituto della rimessione dei
procedimenti riguardanti magistrati: e' stato abrogato l' art. 60
c.p.p. e trasformata l' ipotesi di rimessione in esso prevista in una
autonoma e specifica regola sulla competenza per territorio. Secondo
l' A., fine essenziale della riforma e' stato quello di togliere alla
Corte di cassazione il potere discrezionale di scegliere il giudice
cui attribuire il processo, sottratto a quello competente secondo i
normali criteri. L' art. 41 bis c.p.p., stabilendo direttamente chi
sia il giudice piu' idoneo ad esercitare la funzione giurisdizionale
nel caso di procedimenti riguardanti magistrati, ha, fra l' altro, il
pregio di aver definitivamente superato quelle incertezze di
conformita' al principio del giudice naturale, precostituito per
legge, che sorgevano a proposito del disposto dell' art. 60. Vengono
analizzate le condizioni legittimatrici per l' operativita' della
regola speciale di competenza prevista dall' art. 41 bis c.p.p.,
ponendo in rilievo tutte le diversita' che il nuovo testo presenta
rispetto a quello dell' art. 60 c.p.p.; ogni modifica, infatti,
rappresenta il superamento di un problema interpretativo sorto in
ordine alla precedente formulazione. Ci si sofferma, in particolare,
sulla completa eliminazione del secondo comma dell' art. 60,
osservando come sarebbe stato del tutto ingiustificato mantenere una
disciplina differenziata per i pretori, oggi, che al concetto di
gerarchia di funzioni piu' o meno elevate, si e' sostituito quello di
funzioni diverse con uguale importanza. Infine, si chiarisce il
significato dell' art. 48 ter c.p.p. che esclude, con alcune
eccezioni, gli effetti della connessione nei confronti dei
procedimenti eventualmente collegati con quello a carico o in danno
del magistrato: si sottolinea come tale norma sia quanto mai
opportuna allo scopo di realizzare una rapida ad esauriente
soddisfazione della domanda di giustizia.
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