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| IDG810900484 | |
| 81.09.00484 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Normando Rosalba
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| Accessorieta' dell' azione civile rispetto all' azione penale e
principio della doppia pronunzia nell' art. 12 l. 3 agosto 1978 n.
405, in sintonia con il progetto preliminare d' un nuovo codice di
procedura penale
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| nota a Cass. sez. IV pen. 19 ottobre 1979
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 767-779
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D63024; D6011; D64040
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| L' art. 12 l. 405/1978, modificando significativamente la disciplina
dell' art. 23 c.p.p., consente statuizioni in sede penale sulla
fondatezza della pretesa azionata dalla parte civile nell' ipotesi di
declaratoria di estinzione del reato per amnistia. L' innovazione,
limitata ai casi in cui nei confronti dell' imputato sia stata gia'
pronunziata condanna al risarcimento dei danni, si inserisce in un
sistema processuale che vieta in linea di principio decisioni sull'
azione civile non connesse ad una sentenza affermativa di
responsabilita'. Essa appare ispirata all' abbandono del principio
dell' accessorieta' dell' azione civile e all' introduzione parziale
del regime della doppia pronunzia, in sintonia con i dettami del
progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale.
Difformemente dall' interpretazione adottata dalla Corte di
Cassazione, non appare necessario all' A. che la pronunzia di
condanna sia intervenuta nel grado del giudizio immediatamente
precedente a quello in cui dovrebbe procedersi all' applicazione
dell' amnistia. Stante l' introduzione del regime della doppia
pronunzia, la disposizione deve ritenersi applicabile, purche' una
condanna sia stata emessa in uno qualunque dei precedenti stadi
processuali.
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| art. 12 l. 3 agosto 1978, n. 405
art. 23 c.p.p.
art. 592 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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