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140158
IDG810900484
81.09.00484 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Normando Rosalba
Accessorieta' dell' azione civile rispetto all' azione penale e principio della doppia pronunzia nell' art. 12 l. 3 agosto 1978 n. 405, in sintonia con il progetto preliminare d' un nuovo codice di procedura penale
nota a Cass. sez. IV pen. 19 ottobre 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 767-779
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D63024; D6011; D64040
L' art. 12 l. 405/1978, modificando significativamente la disciplina dell' art. 23 c.p.p., consente statuizioni in sede penale sulla fondatezza della pretesa azionata dalla parte civile nell' ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia. L' innovazione, limitata ai casi in cui nei confronti dell' imputato sia stata gia' pronunziata condanna al risarcimento dei danni, si inserisce in un sistema processuale che vieta in linea di principio decisioni sull' azione civile non connesse ad una sentenza affermativa di responsabilita'. Essa appare ispirata all' abbandono del principio dell' accessorieta' dell' azione civile e all' introduzione parziale del regime della doppia pronunzia, in sintonia con i dettami del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale. Difformemente dall' interpretazione adottata dalla Corte di Cassazione, non appare necessario all' A. che la pronunzia di condanna sia intervenuta nel grado del giudizio immediatamente precedente a quello in cui dovrebbe procedersi all' applicazione dell' amnistia. Stante l' introduzione del regime della doppia pronunzia, la disposizione deve ritenersi applicabile, purche' una condanna sia stata emessa in uno qualunque dei precedenti stadi processuali.
art. 12 l. 3 agosto 1978, n. 405 art. 23 c.p.p. art. 592 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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