| La sentenza annotata risolve il conflitto di competenza insorto tra
due sezioni di sorveglianza e derivante dalla difforme
interpretazione dell' art. 71 comma 3 l. 354/1975. Esso attribuisce
la competenza a decidere in tema di misure alternative "alla sezione
o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'
istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l' interessato all'
atto della richiesta o della proposta od all' inizio d' ufficio del
procedimento". L' A. contesta la decisione annotata, rilevando che il
criterio meramente formale di determinazione della competenza sulla
base del rapporto, anche occasionale e transitorio, tra detenuto e
territorio e' in contrasto con la ratio della norma. Il suo
accoglimento, peraltro, consentirebbe al detenuto (ed alla
amministrazione penitenziaria) di sottrarsi al giudice naturale che,
anzi, mancherebbe del tutto. Interpretata in modo strettamente
letterale la norma appare incostituzionale. Essa, invece, va
interpretata teleologicamente, avendo presente che finalita'
privilegiata della riforma penitenziaria e' il trattamento del
detenuto e che, nei modi di attuazione dello stesso, il rapporto col
territorio esterno al carcere svolge un ruolo di grande rilievo.
Infatti, anche i criteri di assegnazione e di trasferimento dei
detenuti sono funzionali alle esigenze del trattamento e ne sono
tecniche. Alla luce delle premesse svolte si evidenzia l' assoluta
inadeguatezza dell' interpretazione fornita, con la sentenza
annotata, di una norma cui sarebbe erroneo riconoscere rilievo
meramente procedurale. E' piu' esatto individuare il luogo di
competenza territoriale nel luogo di assegnazione del detenuto,
essendo privo di ogni rilievo il luogo di semplice permanenza,
svincolato com' e' dalle modalita' del trattamento.
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