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140159
IDG810900485
81.09.00485 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonfiglio Salvatore
Sulla competenza per territorio in tema di misure alternative
nota a Cass. sez. I pen. 13 dicembre 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 780-785
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6431; D6440; D60211
La sentenza annotata risolve il conflitto di competenza insorto tra due sezioni di sorveglianza e derivante dalla difforme interpretazione dell' art. 71 comma 3 l. 354/1975. Esso attribuisce la competenza a decidere in tema di misure alternative "alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull' istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l' interessato all' atto della richiesta o della proposta od all' inizio d' ufficio del procedimento". L' A. contesta la decisione annotata, rilevando che il criterio meramente formale di determinazione della competenza sulla base del rapporto, anche occasionale e transitorio, tra detenuto e territorio e' in contrasto con la ratio della norma. Il suo accoglimento, peraltro, consentirebbe al detenuto (ed alla amministrazione penitenziaria) di sottrarsi al giudice naturale che, anzi, mancherebbe del tutto. Interpretata in modo strettamente letterale la norma appare incostituzionale. Essa, invece, va interpretata teleologicamente, avendo presente che finalita' privilegiata della riforma penitenziaria e' il trattamento del detenuto e che, nei modi di attuazione dello stesso, il rapporto col territorio esterno al carcere svolge un ruolo di grande rilievo. Infatti, anche i criteri di assegnazione e di trasferimento dei detenuti sono funzionali alle esigenze del trattamento e ne sono tecniche. Alla luce delle premesse svolte si evidenzia l' assoluta inadeguatezza dell' interpretazione fornita, con la sentenza annotata, di una norma cui sarebbe erroneo riconoscere rilievo meramente procedurale. E' piu' esatto individuare il luogo di competenza territoriale nel luogo di assegnazione del detenuto, essendo privo di ogni rilievo il luogo di semplice permanenza, svincolato com' e' dalle modalita' del trattamento.
art. 71 comma 3 l. 26 luglio 1975, n. 354
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