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| IDG810900487 | |
| 81.09.00487 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gaito Alfredo
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| Azione civile per danni gia' esperita e successiva conoscenza della
dimensione penale del fatto perseguibile a querela
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| nota a Cass. sez. V pen. 13 marzo 1980
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 793-801
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60013; D601
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| In forza della esplicita previsione contenuta nell' art. 12 c.p.p.,
la proposizione davanti al giudice civile dell' azione per le
restituzioni o per il risarcimento comporta, come la transazione, il
venir meno del diritto di querela. Quid juris, pero', tutte le volte
che l' offeso, avendo previamente agito per via civile, solo in epoca
successiva venga a conoscenza della natura delittuosa del fatto da
cui traeva origine la stessa pretesa risarcitoria? Premessi brevi
cenni alla elaborazione giurisprudenziale e scientifica dell'
istituto e dimostrata la ridotta operativita' del principio "electa
una via non datur recursus ad alteram", l' esegesi letterale dell'
art. 12 c.p.p. ed il suo inquadramento sistematico consentono all' A.
di pervenire alla conclusione che la non ammissibilita' della querela
riguarda soltanto quelle situazioni in cui la persona offesa da
reato, effettuando una scelta consapevole, abbia ritenuto piu'
conveniente iniziare un giudizio civile piuttosto che sollecitare l'
instaurazione dell' azione penale. Di contro, ove l' offeso intenti
l' azione civile prima di aver avuto completa conoscenza che il fatto
costituisce reato punibile a querela, viene meno una delle condizioni
al cui contemporaneo verificarsi soltanto si determina l' effetto
preclusivo. Nella parte conclusiva dello studio e' affrontato il
problema del controllo giudiziale sulla non ammissibilita' della
querela dopo proposta l' azione civile.
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| art. 12 c.p.p.
art. 24 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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