Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140160
IDG810900487
81.09.00487 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gaito Alfredo
Azione civile per danni gia' esperita e successiva conoscenza della dimensione penale del fatto perseguibile a querela
nota a Cass. sez. V pen. 13 marzo 1980
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 793-801
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60013; D601
In forza della esplicita previsione contenuta nell' art. 12 c.p.p., la proposizione davanti al giudice civile dell' azione per le restituzioni o per il risarcimento comporta, come la transazione, il venir meno del diritto di querela. Quid juris, pero', tutte le volte che l' offeso, avendo previamente agito per via civile, solo in epoca successiva venga a conoscenza della natura delittuosa del fatto da cui traeva origine la stessa pretesa risarcitoria? Premessi brevi cenni alla elaborazione giurisprudenziale e scientifica dell' istituto e dimostrata la ridotta operativita' del principio "electa una via non datur recursus ad alteram", l' esegesi letterale dell' art. 12 c.p.p. ed il suo inquadramento sistematico consentono all' A. di pervenire alla conclusione che la non ammissibilita' della querela riguarda soltanto quelle situazioni in cui la persona offesa da reato, effettuando una scelta consapevole, abbia ritenuto piu' conveniente iniziare un giudizio civile piuttosto che sollecitare l' instaurazione dell' azione penale. Di contro, ove l' offeso intenti l' azione civile prima di aver avuto completa conoscenza che il fatto costituisce reato punibile a querela, viene meno una delle condizioni al cui contemporaneo verificarsi soltanto si determina l' effetto preclusivo. Nella parte conclusiva dello studio e' affrontato il problema del controllo giudiziale sulla non ammissibilita' della querela dopo proposta l' azione civile.
art. 12 c.p.p. art. 24 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati