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140161
IDG810900489
81.09.00489 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mucciarelli Francesco
Il comportamento omissivo del locatore e il reato di estorsione
nota a Trib. Milano 8 aprile 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 24 (1981), fasc. 2, pag. 813-818
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51903; D30640
L' A. annota adesivamente la sentenza del Tribunale di Milano, che ha ritenuto penalmente irrilevante la condotta di chi rifiuti di locare un immobile, se non a condizioni scorrettamente vantaggiose. L' A. ritiene che, non essendo rinvenibile nell' ordinamento un obbligo a locare, non possa parlarsi di condotta omissiva giuridicamente rilevante. Condotta omissiva che, se invece fosse giuridicamente rilevante, ben potrebbe costituire uno degli elementi del reato di estorsione: cosi' deve ritenersi sussistente il reato in questione quando il contratto di locazione sia stato stipulato e al conduttore il locatore opponga un ingiustificato inadempimento se non a determinate condizioni tali da procurare un ingiusto profitto al locatore medesimo. In tale ipotesi, infatti, fermi tutti gli altri requisiti costitutivi del reato di estorsione, la minaccia verrebbe ad essere realizzata con un comportamento omissivo giuridicamente rilevante, poiche' deriva da un ben preciso obbligo di attivarsi (quello di adempiere esattamente il contratto).
art. 629 c.p. l. 27 luglio 1978, n. 392
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