| L' A., sostiene che il d.p.r. n. 616 del 1977, ha avuto, insieme al
merito di aver attribuito nuovi compiti alle autonomie locali, il
grave difetto di non aver indicato le direttive e le modalita' per l'
esplicamento delle nuove funzioni, cosi' che non si e' giunti al
conseguimento di cio' che tutti auspicavamo e cioe' una maggiore
efficienza dell' azione amministrativa. Valutando piu' in particolare
le funzioni attribuite al comune, constata come non vi sia stata
specifica indicazione degli organi dello stesso che di volta in volta
debbano svolgerle, e, soffermatosi sulle singole funzioni in materia
di occupazione di urgenza, esprime le proprie perplessita' ritenendo
che venga meno quella funzione garantistisca che deve essere
assicurata attraverso l' esercizio di una funzione tanto delicata da
parte di un organo diverso dall' interessato. Manifesta poi il
convincimento nella utilita' di un Ente intermedio, che assolva
funzioni di programmazione e di coordinamento, ritenendo auspicabile
un potenziamento della Provincia e conclude affermando che anche la
componente burocratica, sia a livello regionale, provinciale e
comunale, deve essere titolare di esercizio di funzioni attive se si
vuole che il cittadino consegua realmente i benefici del
decentramento.
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