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| IDG811200589 | |
| 81.12.00589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pastori Giorgio
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| La legge sulla tutela dei beni culturali
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| Regioni, an. 9 (1981), fasc. 2, pag. 321-337
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| D1825; D18254
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| L' A. ricorda come il d.p.r. n. 616/1977 evito' di operare
trasferimenti e deleghe dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali
in materia di beni culturali, in aggiunta a quelli gia' previsti dal
precedente d.p.r. n. 3/1972 (artt. 47 e 82), rinviando ad un'
apposita legge, preannunciata nell' art. 48, non solo la
determinazione delle funzioni regionali e locali in materia, ma anche
assumendo nel contempo l' impegno a riordinare l' intera materia
deibeni culturali non ambientali. Rileva quindi come oggi manchi
ancora nell' attule assetto della materia la individuazione di tutti
gli elementi di un' organizzazione unica che consentano la soluzione
dei problemi dell' identificazione di una politica dei beni culturali
e dei modi della sua attuazione; rileva inoltre come la preannunciata
legge di tutela dovra' integrare la normativa esistente dettando le
essenziali disposizioni disciplinanti il rapporto autorita'-liberta'
in ordine alle varie attivita' necessarie per la tutela dei beni
culturali e facendosi anche carico di configurare le modalita'
attraverso cui i soggetti privati possono concorrere al perseguimento
delle finalita' pubbliche. Delineati quelli che sono i tratti
essenziali di uno schema di distribuzione dei ruoli che salvaguardia
insieme le esigenze dell' unita' e quelle dell' articolazione dell'
intervento, entro un' unica organizzazione complessiva, l' A. ritiene
che tale schema puo' consentire di contemperare tra loro le tre
componenti principali dell' organizzazione: quella politica, quella
tecnica e quella sociale.
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| art. 48 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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