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Documento


140224
IDG811200589
81.12.00589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pastori Giorgio
La legge sulla tutela dei beni culturali
Regioni, an. 9 (1981), fasc. 2, pag. 321-337
D1825; D18254
L' A. ricorda come il d.p.r. n. 616/1977 evito' di operare trasferimenti e deleghe dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali in materia di beni culturali, in aggiunta a quelli gia' previsti dal precedente d.p.r. n. 3/1972 (artt. 47 e 82), rinviando ad un' apposita legge, preannunciata nell' art. 48, non solo la determinazione delle funzioni regionali e locali in materia, ma anche assumendo nel contempo l' impegno a riordinare l' intera materia deibeni culturali non ambientali. Rileva quindi come oggi manchi ancora nell' attule assetto della materia la individuazione di tutti gli elementi di un' organizzazione unica che consentano la soluzione dei problemi dell' identificazione di una politica dei beni culturali e dei modi della sua attuazione; rileva inoltre come la preannunciata legge di tutela dovra' integrare la normativa esistente dettando le essenziali disposizioni disciplinanti il rapporto autorita'-liberta' in ordine alle varie attivita' necessarie per la tutela dei beni culturali e facendosi anche carico di configurare le modalita' attraverso cui i soggetti privati possono concorrere al perseguimento delle finalita' pubbliche. Delineati quelli che sono i tratti essenziali di uno schema di distribuzione dei ruoli che salvaguardia insieme le esigenze dell' unita' e quelle dell' articolazione dell' intervento, entro un' unica organizzazione complessiva, l' A. ritiene che tale schema puo' consentire di contemperare tra loro le tre componenti principali dell' organizzazione: quella politica, quella tecnica e quella sociale.
art. 48 d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616
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