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140232
IDG811200598
81.12.00598 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paparelle Michele
Su una pretesa revoca per mutamento di status del componente del C.R.C. designato dal commissario di governo
nota a TAR ER 10 gennaio 1980, n. 8
Regioni, an. 9 (1981), fasc. 2, pag. 478-482
D1220; D1424
L' A. osserva che le conclusioni cui perviene la sentenza annotata appaiono del tutto lineari: poiche' l' art. 56 lett. b) della legge n. 64 del 1953 non prevede che il componente del comitato regionale di controllo designato dal Commissario di Governo possegga requisiti positivi specifici, e' illegittimo il provvedimento con cui il Commissario revochi detto membro dall' incarico, qualora perda il determinato status (nella fattispecie lo status di funzionario statale). Rileva pero' come un esame piu' approfondito riveli che la sentenza non affronta la questione con l' incisivita' necessaria, e pertanto cerca di porre i termini della questione con maggiore chiarezza, ricordando che sebbene la legge parli di "nomina" commissariale, in realta' si tratta di una mera designazione, in quanto l' investitura dei componenti il predetto Comitato avviene con provvedimento (decreto) di nomina da parte del Presidente della giunta Regionale. Pertanto non spettando al Commissario di Governo un autonomo potere di nomina, ma solo un potere di designazione, il Commissario stesso non puo' essere considerato titolare di un autonomo potere di rimozione; da cio' consegue, conclude l' A., che il potere di rimozione puo' essere esercitato solo nelle forme e nei casi tassativamente previsti dalla legge.
art. 56 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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