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| IDG811200598 | |
| 81.12.00598 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Paparelle Michele
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| Su una pretesa revoca per mutamento di status del componente del
C.R.C. designato dal commissario di governo
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| nota a TAR ER 10 gennaio 1980, n. 8
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| Regioni, an. 9 (1981), fasc. 2, pag. 478-482
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| D1220; D1424
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| L' A. osserva che le conclusioni cui perviene la sentenza annotata
appaiono del tutto lineari: poiche' l' art. 56 lett. b) della legge
n. 64 del 1953 non prevede che il componente del comitato regionale
di controllo designato dal Commissario di Governo possegga requisiti
positivi specifici, e' illegittimo il provvedimento con cui il
Commissario revochi detto membro dall' incarico, qualora perda il
determinato status (nella fattispecie lo status di funzionario
statale). Rileva pero' come un esame piu' approfondito riveli che la
sentenza non affronta la questione con l' incisivita' necessaria, e
pertanto cerca di porre i termini della questione con maggiore
chiarezza, ricordando che sebbene la legge parli di "nomina"
commissariale, in realta' si tratta di una mera designazione, in
quanto l' investitura dei componenti il predetto Comitato avviene con
provvedimento (decreto) di nomina da parte del Presidente della
giunta Regionale. Pertanto non spettando al Commissario di Governo un
autonomo potere di nomina, ma solo un potere di designazione, il
Commissario stesso non puo' essere considerato titolare di un
autonomo potere di rimozione; da cio' consegue, conclude l' A., che
il potere di rimozione puo' essere esercitato solo nelle forme e nei
casi tassativamente previsti dalla legge.
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| art. 56 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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