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| IDG811200600 | |
| 81.12.00600 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Berti Giorgio
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| Amministrazione "giudiziale" e inerzia dell' organo decidente
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| Nota a TAR LA sez. I 18 giugno 1980, n. 711
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| Regioni, an. 9 (1981), fasc. 2, pag. 493-501
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| D15125
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| Pur condividendo le conclusioni della sentenza annotata, e cioe' che
la "disciplina del ricorso gerarchico contenuta nel d.p.r. n.
1199/1971 si applica ai ricorsi generici impropri solo quando per
essi non sussista una nomrmativa speciale diversa", l' A. non ne
ritiene pero' accettabile l' ordine delle argomentazioni e lo
svolgimento di talune di esse. Procede pertanto ad un esame critico
della problematica del silenzio-rigetto, qualificandola una
problematica falsa, dove l' inutile rigore con cui viene affrontata
e' segno della incapacita' della dottrina, dei giudici e dello stesso
legislatore di definire in termini storicamente e giuridicamente
esatti la questione della separazione fra l' attivita' amministrativa
e quella giurisdizionale, e soprattutto, la qualificazione del
giudizio amministrativo, che rimane tuttora in bilico tra l'
impugnazione dell' atto e la cognizione sostanziale delle pretese
reali delle parti. svolge quindi varie osservazioni sia con
riferimento alla decisione annotata, nella quale rileva come un
procedimento evidentemente ispirato alla revisione giustiziale di un
atto, viene ricondotto immediatamente all' area dei ricorsi
gerarchici, cosi' da confondere giustizia e amministrazione, sia con
riferimento alla differenza fra il procedimento da ricorso gerarchico
e procedimento da amministrazione giudiziale (ricorsi speciali non
gravati da rapporto di gerarchia propria o impropria).
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| d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
d.p.r. 23 maggio 1964, n. 655
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