Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140234
IDG811200600
81.12.00600 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Berti Giorgio
Amministrazione "giudiziale" e inerzia dell' organo decidente
Nota a TAR LA sez. I 18 giugno 1980, n. 711
Regioni, an. 9 (1981), fasc. 2, pag. 493-501
D15125
Pur condividendo le conclusioni della sentenza annotata, e cioe' che la "disciplina del ricorso gerarchico contenuta nel d.p.r. n. 1199/1971 si applica ai ricorsi generici impropri solo quando per essi non sussista una nomrmativa speciale diversa", l' A. non ne ritiene pero' accettabile l' ordine delle argomentazioni e lo svolgimento di talune di esse. Procede pertanto ad un esame critico della problematica del silenzio-rigetto, qualificandola una problematica falsa, dove l' inutile rigore con cui viene affrontata e' segno della incapacita' della dottrina, dei giudici e dello stesso legislatore di definire in termini storicamente e giuridicamente esatti la questione della separazione fra l' attivita' amministrativa e quella giurisdizionale, e soprattutto, la qualificazione del giudizio amministrativo, che rimane tuttora in bilico tra l' impugnazione dell' atto e la cognizione sostanziale delle pretese reali delle parti. svolge quindi varie osservazioni sia con riferimento alla decisione annotata, nella quale rileva come un procedimento evidentemente ispirato alla revisione giustiziale di un atto, viene ricondotto immediatamente all' area dei ricorsi gerarchici, cosi' da confondere giustizia e amministrazione, sia con riferimento alla differenza fra il procedimento da ricorso gerarchico e procedimento da amministrazione giudiziale (ricorsi speciali non gravati da rapporto di gerarchia propria o impropria).
d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 d.p.r. 23 maggio 1964, n. 655
Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati