| L' A. affronta il problema della definizione del significato che
viene attualmente ad assumere la l. 19 maggio 1976, n. 335. Premesse
alcune considerazioni introduttive, con numerosi richiami dottrinali,
espone brevemente i principi costituzionali riferentisi al
coordinamento finanziario e contabile fra Stato e regioni. Secondo l'
A. il problema posto dalla l. 335/1976, non puo' essere risolto
considerando isolatamente la Legge quadro, in quanto si finirebbe per
coglierne solo gli aspetti innovatori e per non cogliere i
condizionamenti che ad essa derivano dall' ordinamento contabile
generale. Essendo per lungo tempo la materia della contabilita'
rimasta ai margini delle indagini giuridiche, non ci si deve
meravigliare se, causa l' assenza dei necessari approfondimenti, si
ingeneri l' equivoco che molto sia stato mutato, quando invece l'
entita' delle trasformazioni puo' dirsi parziale e necessitante di
riscontri puntuali, attendibili solo se fatti con riferimento all'
intero sistema delle norme. Secondo l' A. fra dette norme sono da
includere quelle di rango costituzionale, come gli artt. 23, 28, 41,
terzo comma, 53, 81, 100, secondo comma, e 100, secondo comma,
relativi al prelievo ed alla gestione delle risorse della
collettivita', che devono ancora essere studiate ed inquadrate in una
visione d' insieme.
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