| Premesse brevissime considerazioni di ordine etimologico e
terminologico intorno alla parola "falso", l' A. afferma sussistere
una divergenza tra i concetti di fede pubblica e fede privata ed
essere la prima espressione del certo giuridico, la cui rilevanza, o
meno, rientra nell' ambito delle scelte del legislatore. Valuta poi
brevemente singole ipotesi delittuose di falso (falso bilancio, false
comunicazioni, falso in atto pubblico) a cui accosta alcune figure da
lui definite di "falsita' impropria", rilevando infine le notevoli
difficolta' che i delitti di falso sollevano spesso in campo
processuale, soprattutto ove si tratti di associazioni criminose di
falsari che operano sul piano internazionale.
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