| L' A. pone l' accento sul concetto di "impegno di spesa" nella
contabilta' dello Stato, dei comuni e delle province, che ritiene sia
quello di una somma dovuta per legge, per contratto , sentenza od
altro titolo; in proposito considera l' art. 20 e 21 del d.p.r. 19
giugno 1979, n. 421, da cui ricava una classificazione di impegno di
spesa negli enti locali e cioe': impegni di competenza o di servizio,
impegni continuativi, impegni di stanziamento, impegni presunti o
propri. Passa poi, attraverso l' interpretazione dell' art. 20 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, a porre in essere una classificazione di
impegno di spesa nello Stato e cioe': in impegni di competenza o di
esercizio, impegni continuativi ed impegni ripartiti in piu'
esercizi. Da tali considerazioni rileva una diversita' di concetti di
base a fondo delle due contabilita' (di stato e di ente locale), ed
afferma che quello adottato per gli enti locali e' piu' corretto,
poiche' e' nel momento in cui si manifesta la volonta' che sorge un
vincolo giuridico per le successive fasi di liquidazione, ordinazione
e pagamento della spesa.
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