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Documento


140309
IDG811200698
81.12.00698 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Centonze Gaspare
Il ripristino del diritto dei segretari comunali e provinciali a partecipare ai proventi riscossi da comuni e province nell' esercizio dell' attivita' contrattuale
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 54 (1980), fasc. 15-16 (16 agosto), pag. 1440-1442
D121; D1210; D1420; D1421; D1422; D18971; D18981; D14315; D143; D14320; D14326
Rilevato che con legge n. 41/1980 e' stato ripristinato in favore dei segretari comunali il principio della compartecipazione ai diritti riscossi dai comuni e dalle province in occasione della stipulazione dei contratti, l' A., ricordate le tasse e gli emolumnti che gli enti in questione sono autorizzati a riscuotere, conclude affermando che deve essere attribuito al Segretario comunale o provinciale rogante il 75% dei proventi, comunque spettanti alomune o alla provincia su tutti gli atti previsti nella tabella D della legge 604/1962 a prescindere dalla effettiva rogazione da parte dello stesso Segretario, poiche' negli enti locali ricordati il funzionario rogante e' sempre il Segretario. Accenna poi in chiusura al concetto di "stipendio di godimento" , riaffermando anche in tal caso di trovarsi dinanzi ad una inesattezza terminologica e sostenendo la natura di "stipendio" allo stesso.
art. 41 l. 11 luglio 1980, n. 312 l. 8 giugno 1962, n. 604
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