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| IDG811200700 | |
| 81.12.00700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Netti Claudio
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| Sul valore dell' "esecutivita'" delle sentenze di primo grado in
relazione all' esperibilita' del ricorso per l' ottemperanza
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 54 (1980), fasc. 15-16 (16
agosto), pag. 1307-1314
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15; D153; D1530; D15305; D15313; D1523; D4170
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| Proponendosi di affrontare il dibattuto problema della presunta
necessarieta' del "giudicato" per l' esperibilita' del giudizio di
ottemperanza e con cio' implicitamente determinare il valore da dare
all' esecutivita' delle sentenze non ancora passate in cosa giudicata
formale, l' A. espone la questione della esecutivita' nel processo
civile, rilevando come questa sia regolata dal codice di procedura
civile in modo da "volgere lo sguardo ad entrambe le esigenze poste a
fondamento della giurisdizione: la certezza della disciplina dei
rapporti e la tutela sostanziale dei cittadini". Passando ad
affrontare l' argomento nel' ambito del processo amministrativo,
afferma che l' entrata in vigore della l. 6 dicembre 1971, n. 1034,
non ha portato ordine sul punto in questione, ma, attraverso proprie
osservazioni, egli conclude attribuendo una fondametale differenza
circa la natura della obbligazione di conformarsi da parte della
pubblica amministrazione ai due tipi di pronuncia: dell' Autorita'
giudiziaria ordinaria o Amministrazione. Da tale diversita' egli
ricava che nel caso di sentenza amministrativa la pubblica
amministrazione deve adeguarsi senza ritardo alla statuizione in essa
contenuta con cio' escludendo, in tale ipotesi, la necessarieta' del
guidicato per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
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| art. 282 c.p.c.
l. 2 agosto 1973, n. 533
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