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140311
IDG811200700
81.12.00700 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Netti Claudio
Sul valore dell' "esecutivita'" delle sentenze di primo grado in relazione all' esperibilita' del ricorso per l' ottemperanza
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 54 (1980), fasc. 15-16 (16 agosto), pag. 1307-1314
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D15; D153; D1530; D15305; D15313; D1523; D4170
Proponendosi di affrontare il dibattuto problema della presunta necessarieta' del "giudicato" per l' esperibilita' del giudizio di ottemperanza e con cio' implicitamente determinare il valore da dare all' esecutivita' delle sentenze non ancora passate in cosa giudicata formale, l' A. espone la questione della esecutivita' nel processo civile, rilevando come questa sia regolata dal codice di procedura civile in modo da "volgere lo sguardo ad entrambe le esigenze poste a fondamento della giurisdizione: la certezza della disciplina dei rapporti e la tutela sostanziale dei cittadini". Passando ad affrontare l' argomento nel' ambito del processo amministrativo, afferma che l' entrata in vigore della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, non ha portato ordine sul punto in questione, ma, attraverso proprie osservazioni, egli conclude attribuendo una fondametale differenza circa la natura della obbligazione di conformarsi da parte della pubblica amministrazione ai due tipi di pronuncia: dell' Autorita' giudiziaria ordinaria o Amministrazione. Da tale diversita' egli ricava che nel caso di sentenza amministrativa la pubblica amministrazione deve adeguarsi senza ritardo alla statuizione in essa contenuta con cio' escludendo, in tale ipotesi, la necessarieta' del guidicato per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 282 c.p.c. l. 2 agosto 1973, n. 533
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