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140320
IDG811200709
81.12.00709 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Agostino Rodolfo
Emissione d'ufficio dei mandati di pagamento
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 54 (1980), fasc. 15-16 (16 agosto), pag. 1401-1403
D12; D120; D1201; D14221; D1423; D189; D1890; D18990
L' A. afferma, attraverso considerazioni di ordine cronologicobasate sulle fonti disciplinanti l' emissione d' ufficio dei mandati di pagamento, che le attribuzioni demandate alla Giunta provinciale amministrativa in base alle norme del passato sono ora di competenza degli organi regionali di controllo ai sensi dell' art. 59 della legge n. 62 del 1953. Rileva altresi' l' A. che il controllo sostituitivo, affidato ora alle regioni, si articola in tre momenti strettamente collegati: dichiarazione di obbligatorieta' della spesa; stanziamento in bilancio della spesa dichiarata obbligatoria; emissione del mandato d' ufficio. Conclude riportando la casistica, emergente dai responsi giurisprudenziali, di ipotesi in cui si e' ritenuto giustificato il rifiuto ad emettere un mandato d' ufficio.
art. 104 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 art. 63 l. 10 febbraio 1953, n. 62 art. 220 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
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