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140331
IDG811200723
81.12.00723 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Labriola Nicola
Ancora sulle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali.
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 54 (1980), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1626-1626
D1420; D1421; D14210; D14211; D14213
L' A. sostiene che in materia di dimissione dei consiglieri comunali e provinciali non esiste una posizione di preminenza della giunta nei confronti del consiglio comunale, in considerazione del fatto che i consiglieri proclamati attraverso elezioni entrano subito in carica senza alcuna interferenza del Consiglio, il quale solo ad avvenuta entrata in carica li sottopone all' esame dei poteri, dopo di che li immettein funzione. Cio' comporta, secondo l' A., che, per risolvere i casi di eventuali dimissioni, sia applicabile l' art. 158 del regolamento del 1911 il quale dispone che le giunte e le deputazioni, quando non sono aperte le sessioni dei consigli, prendono atto delle rinunzie presentate dai loro menbri ed anche di quelle dei consiglieri, agendo in tali ipotesi con propri poteri, e di conseguenza non ponendo in essere nessuna "interferenza" nei confronti del Consiglio.
art. 281 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
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