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Documento


140332
IDG811200724
81.12.00724 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sorrentino Gennaro
Sulle deliberazioni d' urgenza della Giunta non presentate al Consiglio Comunale, per la ratifica, nell' adunanza immediatamentesuccessiva
Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 54 (1980), fasc. 18 (16 settembre), pag. 1620-1621
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D120; D1206; D1208; D142; D1420; D1421; D14210; D14211
L' A. manifesta le proprie perplessita' in merito alla decisione del Tribunale Amministrativo della Regione Puglia, la quale dichiara caducate da ogni efficacia le deliberazioni adottate dalla Giunta municipale d' urgenza e con l' assunzione dei poteri del Consiglio comunale non rimesse alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva all' adozione dell' atto urgente, in quanto la prescrizione di "fare di queste deliberazioni relazione al Consiglio nella sua prima adunanza al fine di ottenere la ratifica" non risulta stabilita a pena si nullita', cosi' come indicato dal Consiglio di Stato. Cerca poi di identificare il sottile distinguo tra presentazione della delibera di Giunta ed ottenimento di ratifica della stessa inserito nel precetto di legge, giungendo alla conclusione che e' necessario iscrivere all' ordine del giorno delle sedute consiliari tutte le deliberazioni da ratificare, ma che nulla rilevi dal fatto che il Consiglio medesimo non provveda.
art. 27 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2839 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 Cons. Stato sez. V 29 ottobre 1955, n. 1337
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