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| IDG811200724 | |
| 81.12.00724 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sorrentino Gennaro
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| Sulle deliberazioni d' urgenza della Giunta non presentate al
Consiglio Comunale, per la ratifica, nell' adunanza
immediatamentesuccessiva
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 54 (1980), fasc. 18 (16
settembre), pag. 1620-1621
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D120; D1206; D1208; D142; D1420; D1421; D14210; D14211
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| L' A. manifesta le proprie perplessita' in merito alla decisione del
Tribunale Amministrativo della Regione Puglia, la quale dichiara
caducate da ogni efficacia le deliberazioni adottate dalla Giunta
municipale d' urgenza e con l' assunzione dei poteri del Consiglio
comunale non rimesse alla ratifica dello stesso nella prima seduta
successiva all' adozione dell' atto urgente, in quanto la
prescrizione di "fare di queste deliberazioni relazione al Consiglio
nella sua prima adunanza al fine di ottenere la ratifica" non risulta
stabilita a pena si nullita', cosi' come indicato dal Consiglio di
Stato. Cerca poi di identificare il sottile distinguo tra
presentazione della delibera di Giunta ed ottenimento di ratifica
della stessa inserito nel precetto di legge, giungendo alla
conclusione che e' necessario iscrivere all' ordine del giorno delle
sedute consiliari tutte le deliberazioni da ratificare, ma che nulla
rilevi dal fatto che il Consiglio medesimo non provveda.
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| art. 27 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2839
r.d. 4 febbraio 1915, n. 148
Cons. Stato sez. V 29 ottobre 1955, n. 1337
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