| Allo scopo di dissipare i molti dubbi attinenti alla disciplina
introdotta con legge regionale della Sicilia 21 febbraio 1976, n. 1,
l' A. richiama la legge da cui e' scaturita, cioe' la legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, ed in particolare l' art. 81, nel tentativo di
identificarele deliberazioni di competenza della giunta a cui la
legge sembra riferirsi nella attribuzione della immediata
esecutivita'. Si occupa poi delle conseguenze di una non corretta
applicazione delle norme in questione a carico di amministratori e
funzionari, ritenendo essere a loro carico, in solido, i danni che
potrebbero derivare, salvo eventuale rivalsa sul Segretario comunale,
organo tecnico dell' amministrazione, se questo, adito, ha espresso
il proprio favorevole parere.
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