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| IDG811200751 | |
| 81.12.00751 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Maggi Folco Maria Antonietta
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| Considerazioni sulla proprieta' dei suoli
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., an. 54 (1980), fasc. 20 (16
ottobre), pag. 1850-1858
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D0400; D04212; D182; D18201; D131; D13100; D13101
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| In merito alla tanto discussa sentenza della Corte Costituzionale 30
gennaio 1980, n. 5, l' A. sostiene che essa e' in sintonia con
affermazioni gia' note alla giurisprudenza costituzionale in
considerazione anche che dalla sentenza medesima non si ricava in
modo assoluto il riconoscimento dell' edificabilita' come
caratteristica naturale del suolo. In tal senso esegue un excursus
sulla evoluzione del pensiero conseguente a decisioni della Corte
Costituzionale stessa ed al susseguirsi di varie fonti legislative,
che avevano portato alla pronuncia di cui sopra, analizzando la quale
ricava che la Corte in definitiva ha inteso dire che lo ius
aedificandi preesiste alla concessione edilizia, ma non anche alla
destinazione che ai suoli e' impressa secondo la legge, e di
conseguenza l' affermazione che al fine di pervenire ad una congrua
determinazione dell' indennita' di espropriazione occorre far
riferimento alla destinazione edificatoria del bene non comporta, a
suo giudizio, che l' indennizzo debba corrispondere all' effettivo
valore del bene, ma che del valore stesso "si debba tener conto". Con
cio' in chiusura afferma che nella nostra Costituzione e' contenuto
un messaggio di autentica giustizia, che al di la' del tecnicismo
giuridico dovrebbe, attraverso la buona volonta' di tutti, portare
alla effettiva realizzazione dell' art. 3 della stessa.
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| l. 28 gennaio 1977, n. 10
C. Cost. 20 gennaio 1966, n. 6
C. Cost. 29 maggio 1968, n. 55
l. 24 dicembre 1976, n. 898
art. 42 Cost.
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