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140367
IDG810100118
81.01.00118 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Archi Gian Gualberto
Dal formalismo negoziale repubblicano al principio giustinianeo "cum sit iustum voluntates contrahentium magis quam verborum conceptionem inspicere" (C. 8.16(17), 9)
relazione al XXXIII Co 03ngresso della S.I.D.A., Palermo, settembre 1979
SDHI, vol. 46, (1980), pag. 1-30
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S1190
L' A. rifiuta la piu' recente interpretazione delle clausole edittali "de pactis conventis" come "carta del consensualismo" al centro della disciplina dei contratti. A suo parere il rinnovamento in campo contrattuale, per cio' che attiene alla tradizione del ius civile, nasce dalla interpretatio giurisprudenziale tramite la giurisdizione del Pretore. Tale interpretatio e' infatti alla base della tutela di vari negozi fornita dall' Editto agli inizi del Principato. Ma, a partire dal IV secolo d.C., causa i profondi mutamenti della societa' e dello Stato, mutano anche gli istituti giuridici e diventa problema centrale quello del comprovare in giudizio la volonta' delle parti. E' appunto in questo senso che si muovono le Constitutiones di Giustiniano, quando affermano che la volonta' delle parti deve sempre prevalere sugli aspetti formali.
D. 2.14.7.7. C. Th. 1.1.5a.429 C. Th. 15.14.9 c. 8.16(17).9
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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