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Documento


140370
IDG810100121
81.01.00121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Kaser Max
"Perpetuari obligationem"
(Il perpetuarsi dell' obbligazione)
SDHI, vol. 46, (1980), pag. 87-146
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S1190
L' A. rileva che le obbligazioni di dare una "certa res" sono soggette a perpetuatio ogni volta che interviene colpa del debitore. "Perpetuatio obligationis" significa che la cosa dovuta si ha per ancora esistente qualora perisca per colpa o per mora del debitore. Tale finzione era necessaria perche il Iudex potesse condannare il debitore al valore della cosa gia' distrutta in base alla clausola della formula "quanti ea res est" che si riferisce al momento della litis contestatio. Per le obbligazioni di genus si usavano forme diverse per garantire la perpetuatio, sempre ferma restando la regola della perpetuatio in mora.
D. 45.1.91.3 D. 46.3.72pr D. 22.1.32pr D. 46.3.27
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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