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140378
IDG810100129
81.01.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Falchi Gian Luigi
Sulla posizione del "servus obligatus"
SDHI, vol. 46, (1980), pag. 490-506
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S1197; S11904
L' A. rileva che, in seguito al delitto compiuto dal servo nascono un "debitum servi" e una "responsabilita'-garanzia" costituita dal corpo del servo. Legittimato passivo ad esercitare l' "actio in personam" diretta all' accertamento dell' esistenza del debitum e' il titolare della potestas, in senso strumentale al processo, sullo schiavo. Questo legittimato puo': 1) riconoscere l' esistenza del debitum e attribuire all' attore il suo diritto sul servo; 2) contestare l' esistenza del debitum: in caso di condanna potra' pagare la "aestimatio litis" oppure consentire l' appropriazione dello schiavo da parte dell' attore. In ogni caso e' da escludere che: a) il convenuto sia in qualche modo obligatus prima della "litis contestatio"; b) sussista una responsabilita' del convenuto; c) l' "actio noxalis" abbia natura reale.
D. 44.7.14 Gai 3.189 D. 9.4.2
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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