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14043
IDG781310151
78.13.10151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
merlini stefano
i mezzi di cui dispone lo stato nella lotta al terrorismo. come la democrazia difende se stessa. pericoloso parlare di "stato di guerra"
Rinascita, an. 35 (1978), fasc. 12 (24 marzo), pag. 12
d542
(Sommario: il problema di una efficace difesa della democrazia, dello stato e dell' incolumita' dei cittadini di fronte all' attacco terroristico. le ragioni politiche e di tutela della costituzione del rifiuto delle leggi eccezionali. la riforma degli apparati di polizia, dei servizi segreti, della magistratura come scelta essenziale per rendere efficace la prevenzione e la repressione)
l' a., riferendosi alle dichiarazioni di due magistrati, dopo il rapimento moro, sull' opportunita' di dichiarare lo "stato di pericolo pubblico", rileva che tale istituto era previsto dal testo unico di pubblica sicurezza del fascismo. l' art. 214 di quella legge attributiva al ministro dell' interno la competenza a dichiararlo con decreto e con l' assenso del capo del governo. occorre pero' chiedersi se questa parte del testo unico sia da considerare ancora vigente dopo l' entrata in vigore della costituzione repubblicana la quale prevede, all' art. 78, che siano le camere a deliberare lo stato di guerra e a conferire al governo i poteri necessari, in caso di guerra "esterna", ma non esprime alcunche' sullo "stato d' assedio". la questione, afferma l' a., non e', poi, tanto di stabilire se la competenza a dichiarare lo stato d' assedio sia del ministro o del consiglio dei ministri, secondo il regio decreto n. 466 del 1901, quanto di negare l' esistenza di un potere dell' esecutivo di ribaltare un principio fondamentale del diritto e cioe' la subordinazione dello stesso potere esecutivo alla legge e alla costituzione la quale non offre alcuna possibilita' di esistenza ad un istituto come lo "stato di pericolo pubblico e di guerra interna".
art. 78 cost. r.d. 14 novembre 1901, n. 466 art. 214 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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