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140432
IDG810400254
81.04.00254 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sparisci Sandro
Scioglimento anticipato della camera?
Dem. dir., an. 21 (1981), fasc. 1-2, pag. 244-248
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02116
L' A. affronta la questione relativa al potere di scioglimento delle camere da parte del Presidente della Repubblica, ai limiti di esso e, in riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate recentemente dal Capo dello Stato che ha manifestato la volonta' di evitare a tutti i costi uno scioglimento anticipato del parlamento, alla stessa legittimita' costituzionale del comportamento del Presidente della Repubblica. Da un esame dell' art. 88 della costituzione, collegato con la riforma costituzionale del 1963, che equiparo' la durata delle due camere, l' A. ritiene assai problematico lo scioglimento di una sola delle camere. Esamina alcuni casi in cui cio' sarebbe possibile ed esclude che sarebbe possibile lo scioglimento della camera dei deputati quando essa provoco' la caduta del secondo governo Cossiga allorche', ottenuta la fiducia della camera, si vide bocciare, non piu' di mezz' ora dopo, il provvedimento sul quale era stata posta la fiducia stessa. Successivamente l' A. si intrattiene sulla natura del potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere. Anche ammesso che tale potere appartenga alla categoria degli atti tipicamente presidenziali, l' A. nega, pero', che si possa ammettere la "minaccia" di scioglimento.
art. 88 Cost.
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