| L' A. affronta la questione relativa al potere di scioglimento delle
camere da parte del Presidente della Repubblica, ai limiti di esso e,
in riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate recentemente dal
Capo dello Stato che ha manifestato la volonta' di evitare a tutti i
costi uno scioglimento anticipato del parlamento, alla stessa
legittimita' costituzionale del comportamento del Presidente della
Repubblica. Da un esame dell' art. 88 della costituzione, collegato
con la riforma costituzionale del 1963, che equiparo' la durata delle
due camere, l' A. ritiene assai problematico lo scioglimento di una
sola delle camere. Esamina alcuni casi in cui cio' sarebbe possibile
ed esclude che sarebbe possibile lo scioglimento della camera dei
deputati quando essa provoco' la caduta del secondo governo Cossiga
allorche', ottenuta la fiducia della camera, si vide bocciare, non
piu' di mezz' ora dopo, il provvedimento sul quale era stata posta la
fiducia stessa. Successivamente l' A. si intrattiene sulla natura del
potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le camere. Anche
ammesso che tale potere appartenga alla categoria degli atti
tipicamente presidenziali, l' A. nega, pero', che si possa ammettere
la "minaccia" di scioglimento.
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