| L' A. osserva che con il decreto ministeriale 30 dicembre 1976,
recante i criteri per l' effettuazione dei controlli fiscali nei
confronti di soggetti scelti mediante sorteggi, nel quadro dei
provvedimenti normativi volti alla migliore realizzazione della
perequazione tributaria e della repressione dell' evasione fiscale,
nonche' al potenziamento dei servizi dell' amministrazione, entra
nella fase operativa il nuovo strumento del sorteggio fiscale, sulla
cui utilita' autorevoli studiosi avevano in passato richiamato l'
attenzione del legislatore. Ricordate le lucide riflessioni dell'
Einaudi sull' insufficienza dell' attivita' accertativa dell'
amministrazione ed in particolare sull' assurdita' della pretesa di
controllare annualmente e rettificare le dichiarazioni presentate da
milioni di contribuenti, l' A. ne riprende il suggerimento di
sfoltire gli accertamenti attraverso sondaggi e l' approfondito esame
di un limitatissimo numero di dichiarazioni, non rimettendone
peraltro l' individuazione dei criteri all' arbitrio dell'
amministrazione. Ricordate altresi' le incisive considerazioni svolte
piu' recentemente in materia dal Visentini ed intese a creare,
attraverso approfonditi controlli rivolti a ristretti numeri di
contribuenti ed una rigorosa applicazione delle sanzioni, le premesse
di dichiarazioni veritiere, l' A. osserva che, almeno per il momento,
controlli fiscali globali a sorteggio non sostituiscono gli
accertamenti e le verifiche ordinarie, ma si affiancano ad essi e l'
auspicata instaurazione di una procedura selettiva rimano solo un'
apprezzabile istanza politica. In merito alla lamentata dimenticanza
di alcune categorie economiche nel decreto in esame, l' A. si
sofferma sulle molteplici ragioni che inducono a ritenere che con
tale provvedimento si sia solo inteso iniziare il controllo globale
nei confronti di talune categorie, ma che nessuna ne sia esclusa per
il futuro: non e' infatti pensabile che si sia inteso individuare una
volta per tutte le categorie fiscalmente rilevanti od irrilevanti e
che per esempio i lavoratori dipendenti possano considerarsi tutti
indistintamente senza peso ai fini di una campionatura fiscale. L' A.
conclude pertanto sostenendo l' opportunita' di disporre l' inizio
del controllo a campione da alcune categorie, ma sottolineando la
necessita' di non escluderne in futuro nessuna ed in particolare
quella dei lavoratori dipendenti.
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