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140487
IDG811000219
81.10.00219 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marongiu Gianni
Il sorteggio fiscale e le amnesie del legislatore
Dir. prat. trib., an. 48 (1977), fasc. 1, pt. 1, pag. 3-17
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2154; D21551; D230
L' A. osserva che con il decreto ministeriale 30 dicembre 1976, recante i criteri per l' effettuazione dei controlli fiscali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggi, nel quadro dei provvedimenti normativi volti alla migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell' evasione fiscale, nonche' al potenziamento dei servizi dell' amministrazione, entra nella fase operativa il nuovo strumento del sorteggio fiscale, sulla cui utilita' autorevoli studiosi avevano in passato richiamato l' attenzione del legislatore. Ricordate le lucide riflessioni dell' Einaudi sull' insufficienza dell' attivita' accertativa dell' amministrazione ed in particolare sull' assurdita' della pretesa di controllare annualmente e rettificare le dichiarazioni presentate da milioni di contribuenti, l' A. ne riprende il suggerimento di sfoltire gli accertamenti attraverso sondaggi e l' approfondito esame di un limitatissimo numero di dichiarazioni, non rimettendone peraltro l' individuazione dei criteri all' arbitrio dell' amministrazione. Ricordate altresi' le incisive considerazioni svolte piu' recentemente in materia dal Visentini ed intese a creare, attraverso approfonditi controlli rivolti a ristretti numeri di contribuenti ed una rigorosa applicazione delle sanzioni, le premesse di dichiarazioni veritiere, l' A. osserva che, almeno per il momento, controlli fiscali globali a sorteggio non sostituiscono gli accertamenti e le verifiche ordinarie, ma si affiancano ad essi e l' auspicata instaurazione di una procedura selettiva rimano solo un' apprezzabile istanza politica. In merito alla lamentata dimenticanza di alcune categorie economiche nel decreto in esame, l' A. si sofferma sulle molteplici ragioni che inducono a ritenere che con tale provvedimento si sia solo inteso iniziare il controllo globale nei confronti di talune categorie, ma che nessuna ne sia esclusa per il futuro: non e' infatti pensabile che si sia inteso individuare una volta per tutte le categorie fiscalmente rilevanti od irrilevanti e che per esempio i lavoratori dipendenti possano considerarsi tutti indistintamente senza peso ai fini di una campionatura fiscale. L' A. conclude pertanto sostenendo l' opportunita' di disporre l' inizio del controllo a campione da alcune categorie, ma sottolineando la necessita' di non escluderne in futuro nessuna ed in particolare quella dei lavoratori dipendenti.
d.m. 30 dicembre 1976 d.l. 6 luglio 1974 n. 260 art. 7 l. 14 agosto 1974 n. 354 art. 2 l. 2 maggio 1976 n. 160
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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