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| IDG811000221 | |
| 81.10.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Angeli Adriano
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| La valutazione delle rimanenze
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| Dir. prat. trib., an. 49 (1977), fasc. 1, pt. 1, pag. 26-46
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D23063; D23073
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| L' A. osserva che il problema di una corretta valutazione delle
rimanenze riveste notevole importanza per le imprese in quanto il
giusto accertamento del valore di tali componenti attivi del
patrimonio puo' influenzare in misura determinante i risultati d'
esercizio. L' art. 62 del decreto sull' IRPEF, che disciplina la
materia, presenta maggior analiticita' e precisione rispetto alla
normativa previgente, ma da' anche luogo a problemi interpretativi.
L' A. esamina le singole disposizioni contenute nella norma citata e
gli aspetti salienti della disciplina dettata: il riferimento al
concetto di "categoria omogenea" ed alle nozioni di "tipo" e
"qualita'" di bene; valutazione delle rimanenze nel primo periodo d'
imposta in cui si verificano in base al costo medio ponderato;
adozione del criterio generale di valutazione delle rimanenze c.d.
del LIFO, che considera realizzati i beni che per ultimi sono entrati
a far parte del ciclo produttivo (sistema che, in tempi di prezzi
crescenti, pone i ricavi in relazione a costi relativi all' acquisto
di beni di piu' recente immissione nell' ambito dell' impresa e
consente quindi un confronto tra dati abbastanza omogenei);
possibilita' per il contribuente di valutare l' intera quantita' dei
beni in rimanenza in base al valore normale nell' ultimo trimestre
del periodo d' imposta se tale valore e' inferiore al valore unitario
dei beni determinato in base al costo medio ponderato; determinazione
del valore unitario dei beni nel caso in cui il contribuente
attribuisca alle rimanenze un valore superiore a quello attribuibile
secondo i criteri dettati dal legislatore; valutazione dei prodotti
in corso di lavorazione in base ai costi sostenuti nel periodo d'
imposta; riporto delle rettifiche sul valore delle rimanenze. Il
contribuente puo' essere autorizzato all' adozione di differenti
criteri di valutazione facendone richiesta all' ufficio.
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| art. 62 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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