Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140489
IDG811000221
81.10.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Angeli Adriano
La valutazione delle rimanenze
Dir. prat. trib., an. 49 (1977), fasc. 1, pt. 1, pag. 26-46
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23063; D23073
L' A. osserva che il problema di una corretta valutazione delle rimanenze riveste notevole importanza per le imprese in quanto il giusto accertamento del valore di tali componenti attivi del patrimonio puo' influenzare in misura determinante i risultati d' esercizio. L' art. 62 del decreto sull' IRPEF, che disciplina la materia, presenta maggior analiticita' e precisione rispetto alla normativa previgente, ma da' anche luogo a problemi interpretativi. L' A. esamina le singole disposizioni contenute nella norma citata e gli aspetti salienti della disciplina dettata: il riferimento al concetto di "categoria omogenea" ed alle nozioni di "tipo" e "qualita'" di bene; valutazione delle rimanenze nel primo periodo d' imposta in cui si verificano in base al costo medio ponderato; adozione del criterio generale di valutazione delle rimanenze c.d. del LIFO, che considera realizzati i beni che per ultimi sono entrati a far parte del ciclo produttivo (sistema che, in tempi di prezzi crescenti, pone i ricavi in relazione a costi relativi all' acquisto di beni di piu' recente immissione nell' ambito dell' impresa e consente quindi un confronto tra dati abbastanza omogenei); possibilita' per il contribuente di valutare l' intera quantita' dei beni in rimanenza in base al valore normale nell' ultimo trimestre del periodo d' imposta se tale valore e' inferiore al valore unitario dei beni determinato in base al costo medio ponderato; determinazione del valore unitario dei beni nel caso in cui il contribuente attribuisca alle rimanenze un valore superiore a quello attribuibile secondo i criteri dettati dal legislatore; valutazione dei prodotti in corso di lavorazione in base ai costi sostenuti nel periodo d' imposta; riporto delle rettifiche sul valore delle rimanenze. Il contribuente puo' essere autorizzato all' adozione di differenti criteri di valutazione facendone richiesta all' ufficio.
art. 62 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati