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140588
IDG810601248
81.06.01248 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
In tema di sanzioni per omessa trascrizione
nota a Cass. sez. I civ. 17 luglio 1980, n. 4652
Vita not., an. 32 (1980), fasc. 6, pt. 1, pag. 1147-1149
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D308300
Il notaio che omette di trascrivere nel termine di trenta giorni l' atto da lui ricevuto incorre nella pena pecuniaria prevista dall' art. 17, 2 comma D.P.R. 635/72, cioe' l' omissione corrisponderebbe alla omissione della richiesta della formalita' della trascrizione ovvero mancata presentazione delle note alla Conservatoria dei registri immobiliari. L' A, non condivide la tesi del Supremo Consiglio: l' esistenza di una differenza di significato tra le espressioni richiesta di trascrizione e richiesta della formalita' di trascrizione era da escludere gia' in base alla legge del 1943, le due formule sono ad avviso dell' A. equivalenti e se talora e' stata usata la seconda espressione cio' e' avvenuto solo al fine di evitare la ripetizione, nello stesso periodo della parola trascrizione per designare insieme la trascrizione e l' annotamento e per evitare problemi di concordanza dell' aggettivo nelle ipotesi in cui si prevedeva una disciplina unica per la trascrizione e l' annotamento.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635 l. 25 giugno 1943, n. 540 art. 2671 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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