| L' A. prende in esame l' istituto della prelazione urbana, introdotto
dalla legge 392/78 e ne esamina i singoli aspetti soprattutto
collegando il detto istituto a quelli gia' esistenti in materia di
prelazione: la prelazione del coerede ex. art. 732 c.c., e la
prelazione agraria, introdotta con la legge 590/65 e successivamente
modificata dalla legge 817/71. Esaminati i presupposti richiesti
dalla legge per aversi prelazione urbana, e le modalita' per il
pagamento del prezzo, l' A. esamina in particolare a quali negozi sia
applicabile la prelazione: l' espressione usata dal legislatore al 1
comma dell' art. 38, trasferimento a titolo oneroso, e l' obbligo
della quantificazione in denaro del corrispettivo, prescritta dal 2
comma, hanno portato ad estendere l' esercizio della prelazione ad
ogni tipo contrattuale diverso dalla compravendita o, piu'
genericamente, ad ogni atto in cui ciascuna parte subisce un
sacrificio economico allo scopo di procurarsi un corrispondente
vantaggio; ossia ricevere un' attribuzione patrimoniale. La vendita,
la cessione di immobile per costituzione di rendita vitalizia o
perpetua, il conferimento in societa' e l' assegnazione ai soci, la
donazione, il negotium mixtum cum donatione, la permuta, la
transazione, la datio in solutum, la cessio bonorum ed il rilascio
dei beni ereditari ai creditori, il contratto a favore di terzo agli
atti di trasferimento coattivo della proprieta' vengono tutti
esaminati dall' A. che afferma se sia possibile o meno, nelle singole
fattispecie previste, farsi applicazione dell' art. 38 l. 392/78.
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