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140596
IDG810601264
81.06.01264 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tommaseo Ferruccio
Sull' ammissibilita' della condanna alle spese con il provvedimento che rigetta l' istanza cautelare
nota a Cass. sez. III civ. 6 giugno 1980, n. 3651
Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 3, pt. 1A, pag. 367-374
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4402; D4042
Secondo l' A. la sentenza in commento ha il merito di dimostrare come il completo assorbimento della soccombenza cautelare in quella che si verifica nel merito della controversia, precludendo la ripetizione delle spese in sede di provvedimenti che non adempiono ad una funzione dichiarativa analoga a quella dei provvedimenti che decidono il merito, non ha in realta' giustificazion e. E' necessario infatti distinguere nettamente tra soccombenza cautelare e soccombenza del merito della causa, essendo possibile individuare riguardo alla prima un concetto che presuppone una statuizione sul "merito" cautelare a carattere decisorio. Esaminando in particolare le fattispecie relative al procedimento d' ingiunzione, alla convalida di sfratto ed al provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c., l' A. conclude sottolineando come la sentenza in commento individui il fatto costitutivo dell' obbligo di rimborso piu' estensivamente, nell' attivita' della parte che ha dato causa al processo, e non piu' solamente nel sacrificio economico sopportato dalla parte che risulta vincitrice.
art. 672 comma 4 c.p.c. art. 702 c.p.c. art. 91 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 641 comma 3 c.p.c. art. 664 comma 1 c.p.c. art. 188 disp. att. c.p.c. art. 682 c.p.c. art. 96 comma 2 c.p.c. art. 818 comma 2 c.p.c. art. 680 comma 4 c.p.c. art. 680 comma 5 c.p.c. art. 310 comma 4 c.p.c. art. 111 comma 2 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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