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| IDG810601298 | |
| 81.06.01298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Comoglio Luigi Paolo
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| Gli oneri di registro nel dopo-riforma e la sorte dei processi
rimasti sospesi: ultime battute di una lunga disputa
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| nota a Cass. sez. I civ. 14 febbraio 1980, n. 1069
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 4, pt. 1A, pag. 577-584
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D40702
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| Il commento che l' A. fa della sentenza in esame, consta di due
parti: nella prima si ribadisce il carattere di norma processuale
attribuibile all' art. 63 d.p.r. n. 634/72, che ha abrogato il
divieto fatto al giudice di proseguire il processo in presenza di un
atto fiscalmente irregolare; in quanto tale, l' articolo e' quindi
immediatamente applicabile ai giudizi in corso. Nella seconda si
approfondiscono i motivi per i quali e' applicabile alla fattispecie
in esame l' art. 297 c.p.c., rilevando in primo luogo come il d.p.r.
604 non preveda alcuna forma peculiare per la prosecuzione dei
processi rimasti sospesi, mentre il suddetto articolo puo' essere
qualificato come un mezzo tecnico generale di riattivazione del
processo quiescente. Proprio allo scopo di delineare le
caratteristiche della sospensione fiscale, l' A. rileva come essa,
indipendentemente dal configurarsi come una pretesa di parte vera e
propria, appaia piuttosto un mezzo per forzare indirettamente il
soggetto onerato, in armonia con i principi generali di celerita',
continuita' e di economia cui si ispira l' attuale disciplina della
estinzione. Le apprezzabili argomentazioni della Suprema Corte, oltre
a risolvere la questione sacrificando in misura veramente minima i
principi fondamentali, hanno il pregio, secondo l' A., di non
lasciarsi sfuggire nessuna delle incidenze che lo ius superveniens
del 1972 ha avuto sulla stessa ragione giuridica della sospensione
fiscale.
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| art. 108 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 297 c.p.c.
art. 63 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 77 comma 1 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 77 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 307 comma 3 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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