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| IDG810601305 | |
| 81.06.01305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Soporito Guglielmo
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| Convenzioni urbanistiche, sgravi fiscali e norme tributarie
sopravvenute
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| nota a Trib. Napoli 7 novembre 1978, n. 7141
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| Giur. it., an. 133 (1981), fasc. 4, pt. 1B, pag. 325-334
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18203; D24; D18234
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| L' A. fornisce un' ampio panorama dottrinale in relazione alla natura
ed al contenuto delle c.d. convenzioni urbanistiche, mezzi attraverso
i quali le amministrazioni comunali perseguono obbiettivi di
carattere pubblicistico, piu' specificatamente finalizzati alla
strutturazione edilizia e urbanistica di un comprensorio di aree
considerate unitariamente. Premette inoltre qualche cenno intorno al
sistema impositivo dei plusvalori immobiliari. Successivamente,
definita la fattispecie concreta sottostante alla sentenza in
commento, definisce i caratteri dei contributi di miglioria e
inquadra le esenzioni e gli sgravi collegati alle convenzioni
urbanistiche nel sistema normativo costituito dalle leggi nn. 1150/42
e 10/77, le quali confermano che in materia edilistica ed urbanistica
il corrispettivo di una concessione puo' essere assorbito, sia pur in
parte, da un impegno del concessionario a realizzare l' opera di
urbanizzazione. Quanto all' ipotesi del sopravvenire di un nuovo
tributo, e' pacifico che le Amministrazioni non possono esonerare al
parte contraente ne' determinare in misura diversa dalla legge l'
onere tributario. Se questo e' motivo di squilibrio economico della
convenzione si potra' eventualmente ricorrere ai rimedi della
modificazione o della rescissione. Nel caso specifico, la sentenza e'
da condividere nella misura in cui l' esclusione convenzionale dell'
imposizione tributaria era consentita dalla norma del tempo sull'
imposizione degli incrementi di valore delle aree fabbricabili.
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| l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 236 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175
art. 24 l. 17 agosto 1942, n. 1150
C. Cost. 27 luglio 1968, n. 78
l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 49 r.d. 23 maggio 1924, n. 827
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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