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Documento


140649
IDG810601509
81.06.01509 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Botta Michele
Commento all' art. 1 l. 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del sistema previdenziale forense)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 1, pag. 5-7
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96900
La norma contiene l' elencazione delle prestazioni pensionistiche della Cassa di Previdenza degli avvocati e procuratori; la previsione delle prestazioni dovute e' innovativa in quanto anticipa l' istituzione di prestazioni previste dagli articoli successivi, prima inesistenti. Il diritto a pensione nasce col realizzarsi dalla fattispecie complessa descritta dalla legge, senza che si renda necessario l' intervento costitutivo dall' ente erogatore che si limita ad accertarne la sussistenza; il soggetto ha l' onere della domanda che e' condicio iuris dell' erogazione perche' la fattispecie costitutiva sia perfezionata.
art. 1 l. 20 settembre 1980, n. 576
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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