Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


140651
IDG810601511
81.06.01511 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maneschi Adriano
Commento all' art. 3 l. 20 settembre 1980, n. 576 (riforma del sistema previdenziale forense)
Nuove leggi civ., an. 4 (1981), fasc. 1, pag. 13-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96900
La norma istituisce e disciplina la pensione di anzianita' a favore di coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; e' prevista a tutela dell' usura psico-fisica di colui che ha esercitato la professione. Contestualmente al requisito dell' iscrizione e contribuzione il richiedente la pensione di anzianita' deve far valere l' ulteriore requisito di aver cessato di esercitare la propria attivita' professionale e di non esercitarne altra come lavoratore autonomo o dipendente. Qualora successivamente alla liquidazione della pensione di anzianita' il pensionato a carico della Cassa si reiscriva all' albo degli avvocati o a qualsiasi altro albo professionale o inizi qualsiasi attivita' di lavoro dipendente, si verifica una situazione di incompatibilita' che da' luogo a revoca della pensione gia' liquidata con effetto dal momento in cui il requisito necessario per l' attribuzione ed il mantenimento della pensione e' venuto meno.
art. 3 l. 20 settembre 1980, n. 576
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati